Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7781 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7781 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Ravenna
avverso la sentenza del 29.11.2012
del Tribunale di Ravenna
nei confronti di :
1) Kalefi Miranda

nata il 29.10.1963

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr.Fulvio Baldi, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
sentito il difensore dell’imputata, avv. Maria Magro, che ha
concluso per il rigetto del ricorso

1

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Ravenna per erronea applicazione
dell’art.45 DPR 380/2001.
Erroneamente il Tribunale ha emesso declaratoria di estinzione, per intervenuto rilascio di
permesso in sanatoria, anche del reato di cui al capo d (violazione della normativa
antisismica).
Non ha tenuto conto, infatti, che, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’effetto
estintivo opera soltanto in relazione alle contravvenzioni previste dalle norme urbanistiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. E’ pacifico che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art.36 DPR 380/01 (già
art.13 L.47/85) non determina l’estinzione del reato di violazione della normativa antisismica.
A norma dell’art.45 DPR 380/01 (già art.22 L.47/85) il rilascio in sanatoria del permesso di
costruire estingue, infatti, le contravvenzioni previste dalle norme urbanistiche vigenti.
La giurisprudenza di questa Corte ( a partire da quella formatasi in relazione agli artt.13 e 22
L.47/85) ha costantemente affermato che l’effetto estintivo non opera nei confronti dei reati
aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle
leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o di vincoli
ambientali e paesaggistici.
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l’attività edificatoria sono “diverse” sotto il profilo
della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass.sez.3
2.7.1994 n.7541; Cass.sez.3 26.6.1997 n.6225; Cass.sez.3 n.11511 del 15.2.2002;
Cass.sez.3 22.5.2006 n.17591; Cass. Sez. 3 n.11271 del 17.2.2010).
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in relazione al reato di cui al capo d), con
rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale, trattandosi di contravvenzione punita con la
sola pena dell’ammenda.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo d) e rinvia al Tribunale di
Ravenna.
Così deciso in Roma il 21.1.2014

1. Con sentenza emessa in data 29.11.2012 il Tribunale di Ravenna, in composizione
monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Kalefi Miranda in ordine ai
reati di cui agli artt.29, 44 DPR 380/2001 (capo c) ed agli artt. 93 e 95 DPR 380/2001 (capo d)
perché estinti ex art.45 DPR 380/2001 per intervenuto accertamento di doppia conformità.
Assumeva il Tribunale che, per le opere indicate nell’imputazione, era stata accertata la doppia
conformità urbanistica (pratica in sanatoria n. 3339/2012 dello Sportello Unico per l’Edilizia del
Comune di Ravenna).
I reati ascritti ai capi c) e d) dovevano, pertanto, essere dichiarati estinti a norma dell’art.45
DPR 380/2001.

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