Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7781 del 11/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7781 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ORLANDO Marco, nato il 05/04/1990,
avverso la sentenza n.78/13 del 20/12/2013, dal Tribunale di Palermo.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 11/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.78/13 del 20/12/2013, il Tribunale di Palermo
rigettava il ricorso presentato da Orlando Marco avverso la sentenza del Giudice
di pace di Palermo del 07/02/2013 con la quale veniva condannato alla pena di €
2.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt.590, 583 c.p.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Orlando

e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché
travisamento dei fatti. Deduce che non è mai stata raggiunta la prova in ordine
al fatto che l’autovettura investitrice abbia impegnato l’incrocio con la luce
semaforica tpssa e, per converso, l’auto a bordo della quale viaggiavano le
pp.00., al momento dell’impatto, abbia impegnato l’incrocio con la luce
semaforica verde. Afferma, inoltre, che erroneamente4iudice di appello ha
attribuito credibilità alla versione offerta dai testi Fricano e Cassaro, tutti parenti
stretti delle pp.00. (il figlio della Fricano e fratello della Cassaro, nonché il nipote
della prima).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile e costituisce, sostanzialmente, mera
riproposizione dei medesimi motivi d’appello.

4. Il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di
appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
4.1. Il Tribunale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del
ragionamento posto a base del rigetto di tutti i motivi d’impugnazione
procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di
diritto.
4.2. Si tratta, in vero, di censure con cui si pretende di rivalutare le
acquisizioni probatorie ed i comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa,
riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. Giova rammentare
che “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più

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Marco, a mezzo del proprio difensore, lamentando mancanza, contraddittorietà

adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Sez. Un. 30/4/1997,
Dessimone). L’impugnata sentenza -unitamente a quella originaria confermata-,
in realtà, hanno reso compiuta ed esaustiva motivazione, come tale non
meritevole di alcuna censura, in ordine a tutte le doglianze sollevate con l’atto di
appello (Cassazione penale sez. IV n. 16390 del 13/02/2015).
4.3. Va rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici

18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157). Il ricorso per cassazione deve,
infatti, rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali
vizi in procedendo o in iudicando; esso, quindi, non può consistere in una supina
riproposizione delle doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una
critica alle ragioni in fatto o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha
ritenuto di dover disattendere il gravame (Cassazione penale sez. IV n. 44139
del 27/10/2015).
4.4. In ordine alla definizione dei confini del controllo di legittimità
sulla motivazione in fatto può dirsi ormai consolidato il principio
giurisprudenziale, ripetuto in plurime sentenze delle Sezioni unite penali, per il
quale la Corte di cassazione ha il compito di controllare il ragionamento
probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non il
contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma
del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo. La Corte
ha, in vero, più volte chiarito che non è sufficiente che gli atti indicati dal
ricorrente siano contrastanti con le valutazioni del giudice o siano astrattamente
idonee a fondare una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal
giudice; gli atti del processo su cui fa leva il ricorrente per sostenere l’esistenza
di un vizio della motivazione devono essere autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto dal giudice e determini al suo interno radicali incompatibilità
così da vanificare o da rendere manifestamente contraddittoria la motivazione.
Ma non è questo il caso. In secondo luogo la Corte ha chiarito che resta preclusa
al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti.

5. Nella motivazione dei giudici del merito non si ravvisa alcuna
manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede e non vi è alcun
travisamento della prova.

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(Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del

5.1. Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve, in vero, stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione,
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il
senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”,
secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (sez. 5 sent. n. 1004 del
30/11/1999 rv 215745; sez. 2 sent. n. 2436 del 21/12/1993, rv 196955).
5.2. Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la

la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura
logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

6. Nel caso che occupa, i giudici del merito hanno congruamente e
logicamente, valorizzato complessivamente le testimonianze rese (ritenute
motivatamente attendibili) e l’esito dei rilievi (anche fotografici) effettuati dagli
operanti di p.g., valutando la convincente conformità e non contraddittorietà
delle emergenze probatorie tutte cospiranti verso l’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato. Né sono rilevabili vizi censurabili in questa sede di
legittimità.

7. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende di una somma che si stima equo determinare in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 11/02/2016

carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo

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