Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7780 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7780 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– GIULIANI AMEDEO, n. 23/06/1955 a L’AQUILA

avverso la sentenza del Tribunale dell’AQUILA in data 29/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato, al fine di accertare se via sia coincidenza tra il
manufatto ad L e quello oggetto dell’originaria contestazione;
udite per il ricorrente le conclusioni dell’Avv. Cesidio Gualtieri del Foro de
L’Aquila, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. GIULIANI AMEDEO proponeva tempestivo ricorso, a mezzo del difensore
fiduciario, avverso la sentenza dal Tribunale dell’AQUILA, emessa in data
29/10/2012, in pari data depositata, con cui il medesimo imputato è stato
condannato alla pena di € 5000,00 di ammenda (oltre che al pagamento delle

qualità di proprietario e di committente dei lavori, in concorso con il progettista e
direttore dei lavori, su terreno contraddistinto al Fgl. 92, p.11e 925 e 326 del
catasto terreni del Comune, una platea in c.a. di mt. 8.70 x 7.018 con sopra un
manufatto delle stesse dimensioni, con struttura portante in legno, ad un solo
piano, con copertura in legno e tegole e con pareti esterne intonacate con malta
cementizia, in zona sottoposta a vincolo sismico senza previa presentazione del
progetto di costruzione, e preventiva comunicazione all’ufficio tecnico della
regione Abruzzo e presso il Genio Civile Provinciale e senza depositare i relativi
progetti presso quest’ultimo; accertato in L’Aquila, il 19/10/2011.

2. Con il ricorso, proposto dal difensore – procuratore speciale cassazionista,
vengono dedotti cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con un primo motivo, la mancata correlazione tra accusa e
sentenza (violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.), in difetto di modifica
dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., con conseguente violazione del
diritto di difesa.
Rileva il ricorrente che l’imputazione aveva ad oggetto un abuso edilizio eseguito
sulle particelle 925 e 326 del Fgl. 92; in sede dibattimentale, diversamente,
emergeva l’esistenza di un manufatto eseguito su particelle diverse (95 e 326
del Fgl. 75), distante, secondo la prospettazione difensiva, circa 100 mt. da
quello progettato, e non eseguito, sulle p.11e 99, 100, 101 e 327 dello stesso
Foglio.
Si duole, in sintesi, il ricorrente, per aver il giudice affermato la sua penale
responsabilità pur avendo accertato che l’abuso insisteva su luogo diverso, in
difetto di modifica dell’imputazione, donde la violazione dell’art. 521 cod. proc.
pen. in quanto il fatto per cui è stata pronunciata condanna è diverso da quello
contestato; se, diversamente, si fosse proceduto alla modifica dell’imputazione, il

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i.

spese processuali) per aver realizzato in loc. Coppito del comune de L’Aquila, in

ricorrente avrebbe potuto fornire la prova dell’effettivo autore dell’abuso, ossia la
propria madre.

2.2. Deduce, con un secondo motivo, il travisamento e la conseguente mancata
correlazione tra accusa e sentenza sotto diverso profilo (violazione dell’art. 521
cod. proc. pen.).
Nell’impugnata sentenza si legge che il manufatto abusivo sarebbe quello

struttura ad L con copertura chiara nella parte dx dell’ingrandimento e che,
ancora, essendo esistente alla data dell’ottobre 2009, non risulterebbe, secondo
il giudice, con ragionevole certezza, la data di ultimazione in epoca antecedente
al sisma dell’aprile 2009.
Si duole, in sintesi, il ricorrente per aver il tribunale ritenuto che il manufatto con
struttura ad L fosse quello oggetto dell’abuso edilizio contestato, precisando che,
in sede dibattimentale, la stessa difesa non aveva sostenuto la preesistenza della
struttura ad L, ma la preesistenza della struttura a sx della stessa, figurante in
entrambe le ortofoto (dell’aprile e dell’ottobre 2009), ciò a riprova che si
trattasse di una mera ristrutturazione di tale preesistente manufatto.

2.3. Deduce, con un terzo motivo, la contraddittorietà della motivazione e la
violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. sotto un duplice profilo.
Come non vi sarebbero, in primo luogo, per il giudice, elementi per
ricondurre la paternità dell’abuso a terzi, non ve ne sarebbero per ricondurlo ad
esso ricorrente, né, tantomeno, potrebbero essere individuati nella proprietà
dell’area, pervenuta per donazione al ricorrente ed al fratello Giuliano, proprietari
pro indiviso.
In secondo luogo, deduce il ricorrente che la sentenza sarebbe
ulteriormente censurabile per aver sostenuto l’abusività di un manufatto ad L,
mai contestato ed ubicato su particelle diverse da quelle indicate
nell’imputazione e, almeno per una particella, anche da quelle riferite nella
stessa sentenza; difetterebbe, quindi, la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”
della colpevolezza del ricorrente.

2.4. Deduce, con un quarto motivo, l’erronea quantificazione della pena.
In sintesi, sostiene il ricorrente che, trattandosi di ristrutturazione edilizia e non
di realizzazione di un nuovo manufatto, la pena irrogabile avrebbe dovuto essere
determinata in misura minima, comunque notevolmente inferiore a quella
inflitta.
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individuato nell’ortofoto sez. n. 359013 dell’ottobre 2009, individuabile nella

2.5. Deduce, infine, con un quinto motivo, la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge nonché difetto di
motivazione sul diniego, in violazione dell’ad. 533, comma terzo, cod. proc. pen.
In sintesi, si duole il ricorrente del fatto che, avuto riguardo alla modestia del
fatto ed all’incensuratezza, il giudice avrebbe dovuto non solo concedere le
attenuanti generiche, ma anche sospendere condizionalmente la pena e disporre
la non menzione; nulla emerge dalla motivazione della sentenza a giustificazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà oltre.

4. Procedendo secondo l’ordine dei motivi di impugnazione, ritiene il Collegio che
il primo motivo non è meritevole di accoglimento. Ed invero, non è ravvisabile
alcuna violazione del disposto dell’ad. 521 cod. proc. pen., in quanto risulta
pacificamente dalla motivazione dell’impugnata sentenza che il ricorrente ha
svolto integralmente le sue difese in relazione al fatto, diverso da quello oggetto
dell’originaria contestazione, senza, dunque, alcun pregiudizio rispetto al diritto
di difesa. Come, infatti, autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa
Corte, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e
sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,
nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la
ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto
dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne
consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto
non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra
contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la
violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del
processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine
all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 – dep. 22/10/1996, Di
Francesco, Rv. 205619).

5. Infondato è, parimenti, il secondo motivo di ricorso. Ed invero, il profilo di
doglianza investe chiaramente il c.d. travisamento del fatto, non suscettibile di
sindacato davanti a questa Corte di legittimità. Ed invero, è sta° più volte
affermato da questa Corte che, anche a seguito della modifica apportata all’art.
606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel
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del diniego.

giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte
di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., tra le tante: Sez. 6, n. 25255
del 14/02/2012 – dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099).

6. Fondato si appalesa, invece, il terzo motivo.
Pacifico è, sul punto, nella giurisprudenza di questa Corte, che non è sufficiente

dell’intervento edilizio realizzato; nel caik in esame, peraltro, come emerge dalla
stessa motivazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente ne è comproprietario
unitamente al fratello. Difettano, inoltre, anche gli elementi indiziari tipici, idonei
a comprovare la responsabilità del proprietario(‘quali la piena disponibilità della
superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di
parentela o affinità con l’esecutore del manufatto – laddove si consideri che, nel
caso di specie, lo stesso Giuliani aveva indicato che l’iniziativa edilizia fosse stata
commissionata dalla madre -, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento
dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione
dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti quei
comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi
della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del
fabbricato: Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012 – dep. 03/07/2012, Zeno e altro,
Rv. 253065), non essendo sufficiente la mera conoscenza che l’opera fosse
abusiva.

7. La sentenza impugnata dev’essere, conseguentemente, annullata con rinvio
ad altro giudice del tribunale de L’Aquila, che dovrà accertare se, oltre alla
qualità di proprietario, esistano ulteriori elementi, anche indiziari, che integrino
sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato ipotizzato, in termini di
compartecipazione del medesimo, anche morale, alla realizzazione dell’intervento
abusivo.
L’accoglimento del terzo motivo esime, peraltro, questa Corte dall’affrontare i
residui motivi di ricorso, afferenti al trattamento sanzionatorio, atteso che
l’approfondimento richiesto è prodromico alle censure oggetto dei predetti
motivi.

P.Q.M.

Annulla sentenza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila.
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la mera qualità di proprietario del terreno per desumere l’attribuibilità

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

Il Presidente

Il Co iglie e est.

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