Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 778 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 778 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSIO ANTONIO N. IL 05/07/1985
avverso la sentenza n. 313/2016 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/03/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura la motivazione dell’impugnata sentenza sostenendo,
anzitutto, l’insufficienza degli elementi di prova a suo carico. In realtà si tratta di
una ricostruzione alternativa in punto di fatto delle risultanze istruttorie che non
dà luogo al denunciato vizio di motivazione.
Invero, ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando
emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da

decisionale (Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 – Rv. 202133). In altri termini,
occorre che il giudice abbia omesso del tutto di prendere in considerazione il
punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adottata non risponda ai
requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argonnentativo
su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle
ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte
dalle parti (Sez. 4, n. 10456 del 15/11/1996 – Rv. 206322). Quindi non hanno
rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle
risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si
risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e
completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova
valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la
decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione
sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v. Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 – Bruzzese, Rv. 235510;
Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 – Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 7380 del
11/01/2007 – Messina ed altro, Rv. 235716).
L’imputato si duole, inoltre, del trattamento sanzionatorio e della violazione
degli artt. 13, 62-bis e 99 cod. pen. La censura è estremamente generica e del
tutto priva dell’esposizione dei motivi a sostegno. Peraltro, all’imputato sono già
state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 24/10/2016.

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