Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7778 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7778 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Brusca Salvatore

nato il 20.12.1957

avverso la sentenza del 5.12.2012
della Corte di Appello di Palermo
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr.Fulvio Baldi, che ha chiesto
annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
non sussiste

1

Data Udienza: 21/01/2014

1. Con sentenza del 5.12.2012 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del
Tribunale di Palermo, sez. dist. di Carini, in composizione monocratica, emessa in data
12.10.2011, con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Brusca
Salvatore in ordine alla contravvenzioni edilizie ed urbanistiche di cui al DPR 380/2001 ascritte
perché estinte per intervenuta prescrizione.
Rilevava la Corte territoriale che l’imputato, il quale non aveva rinunciato alla prescrizione,
con i motivi di appello aveva chiesto l’emissione di sentenza di proscioglimento con la formula
perché il fatto non sussiste, assumendo di aver ottenuto concessione in sanatoria in ordine al
manufatto abusivamente realizzato.
La sussistenza di altra causa estintiva non rientrava, però, tra le ipotesi previste dall’art.129
cpv. c.p.p. per cui andava confermata la sentenza di non doversi procedere per estinzione dei
reati per prescrizione.
2. Ricorre per cassazione Brusca Salvatore, denunciando la violazione di legge e la mancanza
di motivazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, con l’atto di appello era stata
chiesta la riforma della sentenza di primo grado non in ragione del rilascio della concessione in
sanatoria, ma per la insussistenza del fatto.
Con censure specifiche alla sentenza del Tribunale si evidenziava, invero, come dalle risultanze
processuali emergesse che l’ipotesi accusatoria era priva di ogni fondamento, risultando
incontrovertibilmente che l’immobile realizzato era assolutamente conforme a quello
preesistente demolito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. E’ pacifico che sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’art.606 comma primo
lett.e) cod. proc. pen., quando il giudice del gravame si limiti a respingere i motivi di
impugnazione specificamente proposti dall’appellante e a richiamare la contestata motivazione
del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi (cfr. ex multis Cass. Sez.
6 n.35346 del 12.6.2008). In motivazione si precisa che se l’appellante “si limita alla mera
riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice
oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice
dell’impugnazione ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti
superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni
adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante
sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art.606 comma 1 lett.e) c.p.p., se il giudice del
gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini
apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare
sulla fallacia i
inadeguatezza o non consistenza del motivi di impugnazione”. (così anche Cass. Sez. 6 n.4221
del 20.4.2005). Il Giudice di appello, quindi, nella ipotesi in cui l’imputato, con precise
considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, non può
limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso
contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto
contenuto il secondo controllo giurisdizionale” (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.24252 del 13.5.2010).
3. Con i motivi di appello veniva censurata specificamente la sentenza di primo grado,
evidenziandosi che erroneamente il Tribunale aveva emesso declaratoria di estinzione dei reati
per intervenuta prescrizione, pur emergendo dagli atti la prova piena della insussistenza del
fatto.
Richiamando la testimonianza del verbalizzante Picone e del geom. Randazzo dell’Ufficio
Tecnico Comunale t si assumeva che l’opera realizzata era assolutamente conforme a quella
demolita, per cui non era necessario il rilascio di permesso a costruire (pag.2-4 app.).

2

RITENUTO IN FATTO

Si chiedeva, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse emessa sentenza di
assoluzione per insussistenza del fatto ex art.129 cpv. c.p.p.
La Corte territoriale ha completamente omesso di motivare su tali censure, assumendo
erroneamente (travisando il contenuto dell’atto di impugnazione) che l’appellante avesse
richiesto il proscioglimento per intervenuto rilascio di concessione in sanatoria (e cioè in forza
di altra causa estintiva).
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Palermo perché esami le doglianze in ordine alla dedotta insussistenza del fatto.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 21.1.2014

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA