Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7775 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7775 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1) Damiano Nicola

nato il 25.7.1955

avverso la sentenza del 16.12.2011
del Tribunale di Benevento, sez. di Airola
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr.Fulvio Baldi,che ha chiesto
il rigetto dei ricorsi

1

Data Udienza: 05/12/2013

,

1. Il Tribunale di Benevento, sez. dist. di Airola, in composizione monocratica, con sentenza
emessa in data 16.12.2011, condannava Damiano Nicola, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui
all’art. 95 DPR 380/2001 per avere, in concorso con Panella Costanza quale committente e
con Dello Iacono Carmelo, quale esecutore dei lavori, eseguito, nella sua qualità di direttore
dei lavori, opere in totale difformità dal permesso di costruire n.13/08 ed in assenza del
preventivo deposito del progetto presso il Genio Civile; dichiarava invece non doversi
procedere nei confronti del Damiano e dei coimputati in ordine al reato di cui all’art.44 DPR
380/01 per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
Rilevava il Tribunale che dall’istruttoria espletata era emerso che, in ordine alla realizzazione
sul lato del fondo di casseforme ed armature relative a due manufatti seminterrati, non era
stato depositato alcun progetto presso il Genio Civile, per cui in relazione al reato ex art.95
DPR 380/01, non avendo alcun effetto estintivo il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, andava affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati nelle loro rispettive
qualità.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore di Damiano Nicola, avv.Angelo
Leone.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3 c.p.p.), gli atti venivano rimessi a questa Corte
ex art.568 co.5 c.p.p.
3. Ricorreva, invece, per cassazione l’avv. Bruno Camilleri, altro difensore del Damiano,
denunciando con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art.95 DPR 380/01,
nonché il vizio di motivazione.
Il reato di omesso deposito degli atti al Genio Civile, pur non essendo proprio, va inquadrato
tra quelli “a soggettività ristretta”.
La responsabilità del direttore dei lavori viene riconosciuta solo nel caso di violazione di
adempimenti sostanziali previsti dalla normativa sismica (inosservanza delle norme tecniche
sulle costruzioni) e non invece in relazione agli adempimenti formali (omesso deposito degli
atti progettuali).
La norma, peraltro, impone soltanto al committente ed4costruttore l’obbligo di deposito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il direttore è quindi responsabile dell’esecuzione di
lavori in zona sismica senza la preventiva autorizzazione e non invece della omessa denuncia.
Ma, pur a voler ritenere la responsabilità del direttore dei lavori anche per inadempienze
formali, bisogna comunque accertare se, nel caso concreto, sussisteva una posizione di
controllo. La qualifica di direttore dei lavori viene acquisita solo al momento della
presentazione della domanda di cui agli artt.93 e 94 DPR 380/01 (a tale domanda va infatti
allegata la dichiarazione di accettazione del tecnico incaricato), per cui, in mancanza di
deposito degli atti progettuali, non può parlarsi di direzione dei lavori.
Nel caso di specie la Ditta committente aveva ottenuto permesso di costruire n.13/2008 per la
realizzazione di un capannone prefabbricato e per tale opera era stato effettuato il deposito
degli atti progettuali presso il Genio Civile (denuncia del 31.3.2008).
L’imputato aveva, pertanto, assunto la qualifica di direttore dei lavori, soltanto in ordine alla
realizzazione del capannone industriale in questione, al momento del deposito della domanda
n.11208 del 31.3.2008.
I manufatti interrati, cui si fa riferimento nell’imputazione, erano stati invece abusivamente
realizzati dopo l’ultimazione del capannone, per cui il Damiano, senza alcuna motivazione, è
stato illegittimamente condannato.
Con il secondo motivo deduce la erronea e falsa applicazione dell’art.95 DPR 380/01 ed il vizio
di motivazione.
L’obbligo di denuncia riguarda lavori, la cui sicurezza possa interessare la pubblica utilità, per
cui restano esclusi i manufatti di rilevanza strutturale trascurabile (come le due “vasche
interrate” di cui alla contestazione).
Con il terzo motivo, infine, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.192 c.p.p. ed il
vizio di motivazione, non avendo il Tribunale preso in considerazioni le dichiarazioni

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RITENUTO IN FATTO

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dell’imputato in ordine ai profili di natura tecnica in precedenza evidenziati, relativi cioè alla
mancata assunzione della direzione dei lavori in ordine alle opere incriminate.

1. L’impugnazione a firma dell’avv. Angelo Leone va dichiarata inammissibile perché proposta
da difensore non iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
Irrilevante è che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E’ giurisprudenza
consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è
inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei
professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il
caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia
erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
2. Il ricorso proposto nell’interesse del Damiano dall’altro difensore, avv. Bruno Camilleri, è
manifestamente infondato.
2.1. Va ricordato, innanzitutto, che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica
puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva
che l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del
tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell’assenza del pericolo
ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli
illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr.Cass.pen.sez.3, 17 giugno
1997 n.5738).
Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, invero, a tutte le costruzioni la cui
sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali
usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle opere in
conglomerato cementizio armato- in quanto l’esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate
sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano
elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass.pen.sez.3 , 24 10.2001
n.38142).
2.1.1. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che per i lavori effettuati in
difformità dal progetto ed analiticamente riportati nell’imputazione occorressero gli
adempimenti previsti dalla normativa antisismica di cui agli artt.93, 94 e 95 DPR 380/01.
Si trattava, invero, della realizzazione di “casseforme ed armature relative a n. 2 manufatti
seminterrati aventi dimensioni: mt.8,70 X 10,00 con altezza di mt. 2,50 e mt.3,60 X 6,60 con
altezza di mt.2,50” (pag.2 sent.) e , quindi, palesemente di opere non certo “di rilevanza
strutturale trascurabile”, come assume il ricorrente.
2.2. Quanto ai rilievi in ordine alla posizione del direttore dei lavori, secondo la giurisprudenza
assolutamente prevalente di questa Corte, il reato de quo, “potendo essere commesso da
chiunque violi o concorra a violare l’obbligo del deposito del progetto delle opere realizzate in
zona sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della
concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto, che abbia disponibilità dell’immobile o
dell’area su cui esso sorge, nonché da coloro, che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la
costruzione, senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge” (cfr. ex multis
Cass.pen. sez. 3 n.35387 del 24.5.2007; conf.Cass. Sez. 3, 10.12.1999; Cass. Sez. 3 n.4438
del 10.4.1997).
E’ stato così ritenuto che il direttore dei lavori, è tra i soggetti destinatari del divieto di
esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione in virtù della posizione di
controllo a lui affidata su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità
(Cass.pen.sez.3, 27.1.2004 n.2640).
E risponde anche del reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona
sismica per non aver controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa
antisismica (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.6675 del 20.12.2011).

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CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i ricorsi vanno, quindi, dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1. E’ appena il caso di ricordare che l’inammissibilità dei ricorsi preclude ogni possibilità di
far valere e rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., eventuali cause di non
punibilità intervenute dopo l’emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni,
ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale
derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno
dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di
impugnazione, e art.606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non
punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto
invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria
absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo
altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato
il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 5.12.2013

2.3. Né può il ricorrente essere ritenuto “estraneo” al reato per il fatto che la nomina a
direttore dei lavori riguardava soltanto il capannone.
Secondo la stessa prospettazione difensiva tale nomina era avvenuta in data 31.3.2008 e,
quindi, da tale data il Damiano aveva assunto la qualifica di direttore dei lavori.
Come si evince dalla contestazione, la realizzazione di lavori in difformità dal progetto (ed in
particolare quelli relativi alle casseforme ed alle armature relative a 2 manufatti seminterrati)
venne accertata successivamente in data 10.12.2008.
Né risulta (non è stato neppure dedotto) che il ricorrente, in relazione a tali lavori non previsti
dal progetto depositato, abbia preso le “distanze”, comunicando formalmente la cessazione
dalla carica di direttore dei lavori.

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