Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7773 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7773 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– BONGIOVANNI ANTONINO, n. 4/11/1973 a CULLY (SVIZZERA)

avverso la sentenza del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO – SEZ.
DIST. DI MILAZZO in data 3/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

I

RITENUTO IN FATTO

1.

BONGIOVANNI ANTONINO ha personalmente proposto tempestivo ricorso

avverso la sentenza del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO – SEZ.
DIST. DI MILAZZO in data 3/01/2013, depositata in data 27/02/2013, con cui il

condannato alla pena di C 1000,00 di ammenda, ritenuta la continuazione e
concesse le circostanze attenuanti generiche, per una serie di violazioni
contravvenzionalì previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 136, comma 4,
lett. F); art. 134, comma 1; art. 125, comma 3; art. 71; art. 146; art. 147; art.
36), in particolare perché, in qualità di rappresentante della società “Ristruttura
società cooperativa a r.l.” con sede in Piraino (ME), non aveva adempiuto entro i
termini alle prescrizioni impartite dall’Ispettorato Provinciale del lavoro di
Messina; infatti, detto Ispettorato, a seguito dell’ispezione effettuata presso il
cantiere della ditta in questione, aveva riscontrato violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro che venivano impartite con il verbale di verifica prot.
79/1476 del 4/02/2009, notificatogli il 6/02/2009; il trasgressore effettuava il
pagamento fissato, pari ad C 7263,81, in data 6/04/2009, quindi ben oltre i
termini prescritti (30 gg. dall’avvenuta notifica); in Giammoro, Pace del Mela, il
4/02/2009.

2. Ricorre avverso la predetta sentenza personalmente l’imputato, deducendo un
unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per
la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, in particolare, l’erronea applicazione degli artt. 21 e 24 del D. Lgs.
n. 758/1994, nella parte concernente le conseguenze di un’omessa
regolarizzazione della posizione dell’interessato nel termine di gg. 30 dalla
notifica allo stesso; in sintesi, si duole il ricorrente per aver ritenuto il giudice di
merito che il termine di gg. 30 si riferisse al versamento della sanzione e non
solo alla messa in sicurezza del cantiere; diversamente, l’art. 24 citato,
lascerebbe intendere che il requisito della perentorietà riguarderebbe solo
l’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, non anche il
pagamento della somma determinata dall’organo di vigilanza; del resto,
aggiunge, un tardivo adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza
consentirebbe comunque al contravventore di accedere alla definizione del

2

medesimo imputato, all’esito del giudizio abbreviato richiesto, è stato

giudizio mediante oblazione, senza nessun riferimento ad un eventuale tardivo
pagamento della sanzione amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Ed invero, emerge dall’impugnata decisione che, a seguito di un sopralluogo
ispettivo eseguito dall’Ispettorato provinciale del lavoro di Messina presso la
società di cui il ricorrente era titolare, venivano impartite, secondo la procedura
descritta dal D.Lgs. n. 758/1994, una serie di prescrizioni per regolarizzare le
difformità riscontrate; che, a seguito dell’adempimento, il ricorrente veniva
invitato con lettera raccomandata ricevuta il 6 febbraio 2009, al versamento
della somma di C 7.263, 81 a titolo di definizione amministrativa delle violazioni
accertate; che questi vi provvedeva solo in data 6 aprile 2009, ossia
tardivamente rispetto al termine, perentorio, di giorni 30 previsto dall’art. 24 del
D. Lgs. n. 758/1994.

5. A fronte di un simile quadro probatorio, destituite di ogni fondamento paiono
a questo Collegio le censure mosse dal ricorrente con il motivo di ricorso,
essendo evidente come la dedotta violazione di legge è del tutto insussistente,
avendo infatti il giudice di merito fatto corretta applicazione del principio, più
volte affermato da questa Corte, e da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi
condividendolo,

secondo

cui

la

speciale

causa

estintiva

dei

reati

contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro,
contemplata dall’art. 24 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non opera nel caso in
cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa
avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest’ultimo ha
natura perentoria e non ordinatoria (v.,

ex multis:

Sez. 3, n. 11265 del

11/02/2010 – dep. 24/03/2010, Freda, Rv. 246460).
Correttamente, quindi, il giudice di merito ha escluso che il pagamento tardivo,
eseguito a distanza di quasi un mese rispetto alla scadenza del termine
perentorio (ossia, il 6 aprile 2009, laddove il termine per il pagamento era
scaduto 1’8 marzo 2009) avesse prodotto l’invocato effetto istintivo.

6.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma

dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della
3

3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013

Il Consi liere est.

Il Presidente

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

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