Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7771 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7771 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARPONE MARCO N. IL 23/03/1967
avverso la sentenza n. 224/2012 TRIB EZ.DIST. di ORTONA, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

t .4,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 10/1/2013, ha
dichiarato Marco Scarpone responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 8,
co. 1, 26, co. 2, L. 977/67, perché, quale titolare della omonima, ditta assumeva al
lavoro, in qualità di lavoratori edili, i minorenni Giuseppe Battista e Umberto
Battista, omettendo di sottoporli a visita medica preassuntiva, e lo ha condannato alla
pena di euro 3.000,00 di ammenda.

-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della
pena, al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata concessione del beneficio ex
art. 163 cod.pen., nonché alla richiesta di riunione ad altro precedente penale, trattato
alla medesima udienza;

-violazione dell’art. 420 ter co. 5, cod.proc.pen., visto che il difensore di fiducia non è
stato destinatario di avviso di udienza, fissata a seguito di rinvio, concesso su istanza
inoltrata dallo stesso difensore;
-carenza di motivazione in punto di mancata prova della sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato, intercorrente tra l’imputato e i minorenni Battista Giuseppe e
Umberto;

-vizio di motivazione e travisamento della prova, relativamente alla deposizione del
teste Ermanno Di Rocco, nonché insussistenza di prova in ordine alla omessa
sottoposizione a visita medica dei minori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,

.

permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, sia in ordine alla concretizzazione
prevenuto.
Quanto al primo motivo di annullamento osservasi, per evidenziarne la
totale inaccoglibilità, che:
-il Tribunale, col considerare equo il trattamento sanzionatorio applicato,
ha tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133
cod.pen., dimostrando, così, di avere correttamente esercitato il potere
discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena;

ka,

-l’imputato non può dolersi i* mancato riconoscimento delle attenuanti
ex art.
art. 62 bis cod.pen. e della -rconcessione del beneficio ex art. 162
cod.pen., in quanto, in sede di merito, nessuna richiesta è stata avanzata
dalla difesa su detti benefici;
-l’eccepita eccezione di omesso riscontro alla richiesta di riunione del
processo in oggetto a quello n. 4513/09 è priva di pregio, visto che la
difesa, in sede di conclusioni, non ha ribadito la relativa istanza,
limitandosi ad invocare l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, co. 2,
cod.proc.pen., desistendo, implicitamente, dall’insistere nella stessa.
Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, in quanto,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dello Scarpone, al
difensore, impedito a presentarsi in udienza per corrispondente impegno
professionale, al quale viene concesso il rinvio, non spetta la notifica
dell’avviso della successiva udienza, se questa, come nella specie, è
fissata con ordinanza resa alla stessa udienza, presente il sostituto

del reato contestato, che in relazione alla ascrivibilità di esso in capo al

processuale del difensore di fiducia o un avvocato nominato di ufficio
(Cass. S.U. 9/3/2006, n. 8285).
Non possono trovare accoglimento neanche le ulteriori censure avanzate
con i rispettivi motivi di annullamento, rilevato che con esse si tende ad
una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali a questa Corte è

Peraltro, il giudice di merito richiama elementi della piattaforma
istruttoria, sottoposti a mirata e compiuta analisi valutativa, che non
lasciano agio a dubbi sulla correttezza del decisum: in data 5/10/2009,
veniva eseguita l’ispezione nel cantiere del prevenuto; il sede di
assunzione testimoniale l’ispettore Di Rocco, che aveva proceduto al
predetto accertamento, ha confermato quanto verbalizzato in tale
occasione, evidenziando di avere verificato che i minori, avviati al lavoro
non erano stati sottoposti alle visite mediche, prodromiche a detto
avviamento ed ex lege da assevera re obbligatoriamente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5/12/2013.

precluso procedere ad un riesame estimativo.

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