Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 777 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 777 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CORNACCHIA GAETANO N. IL 01/01/1991

avverso la sentenza n. 2396/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Gaetano Cornacchia propone ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe, dolendosi del trattamento sanzionatorio, a suo parere
ingiustificatamente più grave rispetto a quello dei correi (Salvatore Giaquinto e
Giuseppe Riano, per i quali si procede separatamente).
Si tratta di censure inammissibili in quanto la graduazione della pena, anche

ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,
così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – Cilia e altro, Rv.
238851).
In particolare, non inficia la razionalità della decisione il confronto con il
trattamento sanzionatorio riservato ai correi che – diversamente da quanto
sostiene il ricorrente – è molto più rigoso pure dopo la riduzione disposta dalla
Corte d’appello.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti

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