Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7767 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7767 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POTENTE ANTONIO N. IL 06/12/1957 parte offesa nel procedimento
c/
DE MATTEIS DINO N. IL 22/06/1975
avverso il decreto n. 4288/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
25/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2015

(“)

1. Potente Antonio, in qualità di asserita persona offesa del reato ex art. 372
cod.pen. ascritto a De Matteís Dino, tramite il difensore di fiducia munito di
procura speciale i propone ricorso avverso il decreto di archiviazione reso dal GIP
presso il Tribunale di Lecce de plano malgrado l’opposizione interposta dal
Potente ex art. 4

cod.proc.pen.

Tanto per la affermata violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5 , per essere stato
adottato il provvedimento precludendo al ricorrente l’intervento in contraddittorio

2. Il P.G. in sede ha concluso la propria requisitoria in atti con richiesta di
inammissibilità del ricorso avendo la persona offesa sindacato nel merito la
decisione di archiviazione.
Sono state acquisite anche una memoria difensiva del De Matteis, che ha
concluso in termini coincidenti a quelli della parte pubblica; altra memoria
articolata dalla difesa del ricorrente, finalizzata a replicare alle conclusioni
articolate dalla Procura Generale.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto da persona non

legittimata a tale impugnazione.
4. Il reato contestato al De Matteis è quello di cui all’art. 372 c.p., delitto contro
l’Amministrazione della giustizia. Parte offesa va considerato esclusivamente lo
Stato, titolare dell’interesse cui la norma è finalizzata e non anche il privato che
si ritenga danneggiato dalla falsità.
Ne consegue che detto privato non solo non aveva titolo per proporre
opposizione alla archiviazione; parimenti, per quel che qui interessa, in
coerenza, non è altresì legittimato al ricorso per cassazione avverso il decreto di
archiviazione, rivestendo esclusivamente il ruolo di mero, potenziale,
danneggiato dalla falsità contestata. (cfr. tra i diversi arresti in tal senso Cass.
pen. Sez. 6^, 16-6-09 n. 30979 e idem 20-5-05 n. 35051).
4. Si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. a), con le conseguen_di legge.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro MILLE in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso l’11 dicembre 2015
Il Consigliere estensore

in camera di consiglio.

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