Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7765 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7765 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIKAJ DORIAN N. IL 01/10/1985
STRUGA ARDIT N. IL 31/07/1989
JAHAJ ARTIOL N. IL 22/06/1982
avverso la sentenza n. 8344/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lettehseetite le conclusioni del PG Dott. -‘,..,1„..ve,„G sc ettecipt

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/12/2015

31017/15 RG
RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha

applicato a ALIKA3 DORIAN, STRUGA ARDIT e JAHAJ ARTIOL ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli

ascritto.
2.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli

imputati.
3.

ALIKAJ DORIAN, a mezzo del difensore, deduce violazione della

legge penale e vizio della motivazione in ordine alla pena applicata,
sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati ed alle loro
caratteristiche obiettive.
4.

STRUGA ARDIT E 3AHAJ ARTIOL, a mezzo del difensore,

deducono con unico atto violazione di legge e vizio della motivazione in
relazione alla mancata verifica puntuale degli indici della concorsualità
del reato – con particolare riferimento allo JAHA3 mero trasportato sul
veicolo guidato dallo STRUGA – ed all’implicita ritenuta insussistenza
della ipotesi lieve in relazione al principio attivo della sostanza prossimo
al 10%.
5.

Con requisitoria scritta il RG. ha chiesto dichiararsi la

inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

I ricorsi sono fondati per ragioni diverse da quelle proposte che,

sono invece, inammissibili.
2.

In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod.

proc. pen., il giudice adempie all’obbligo di motivazione indicando le
ragioni per le guai ritiene conforme a legge la qualificazione giuridica
data dalle parti al fatto di reato, assente ogni causa di non punibilità e
adeguata l’entità della pena indicata, esulando da tale suo obbligo ogni
accertamento, e conseguente motivazione, sulla prova del reato e dei
suoi elementi costitutivi, in quanto l’imputato, richiedendo lo speciale
1

artt. 110 c.p. e 73, comma 1 1 d.P.R. n. 309/90, loro rispettivamente

rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni
contestazione probatoria rispetto a quanto sul punto dedotto dal
pubblico ministero (Sez. 1, n. 1480 del 24/02/1997, Magellí, Rv.
207216).
3.

Inoltre, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi

la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre
motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di

pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne
ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far
valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso
per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in
contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali
sono addivenute.(Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001 Ciliberti Rv. 219852).
4.

Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle

indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata l’obbligo
di

motivazione,

calibrato

in

rapporto

alla

speciale

natura

dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina) laddove,
tenendo conto della accusa formulata, che ascriveva ad entrambi la
concorsuale attività di cessione di due quantitativi di stupefacente (pari ,
rispettivamente a gr. 13,80 e gr. 1873,70), ha giudicato insussistenti,
sulla base degli indicati elementi investigativi, le condizioni per il
proscioglimento ex art. 129 c.p.p. .
5.

Purtuttavia,

nella sentenza

di

patteggiamento

l’illegalità

sopraggiunta della pena – concordata sulla base dei parametri edittali
dettati per le cosiddette “droghe leggere” dall’art. 73 d.P.R. 309/1990
come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del
fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n.
32 del 2014 – determina la nullità dell’accordo e la Corte di cassazione
deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo ( Sez. U,
n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206).
6.

Trattandosi nella specie di pena concordata tra le parti

2

riferita

pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla

ad ipotesi ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 aventi ad oggetto stupefacenti del
tipo marihuana – determinata con riferimento ai limiti edittali divenuti
incostituzionali, la sentenza nei confronti dei ricorrenti deve essere
annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna
per l’ulteriore corso.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
Roma, 11.,12.2015

P. Q. M.

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