Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7761 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7761 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARBONE ONOFRIO N. IL 13/03/1958
avverso la sentenza n. 4645/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., ritenuta la continuazione e con le circostanze attenuanti generiche
ritenute equivalenti alla recidiva contestata, applicava la pena di anni uno e mesi quattro
di reclusione a Onofrio Carbone in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423
del 1956 ed al reato di falso di cui all’art. 497 bis cod.pen..
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
proc. pen. in relazione al reato di falso contestato e, conseguentemente, al reato di cui
all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, avendo l’imputato dichiarato di essere convinto che il
documento non fosse valido per l’espatrio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sono fondate su censure di merito la cui valutazione è
preclusa in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.
C sì deciso, il 12 novembre 2013.
Il onsigliere estensore
Il Presidente
violazione di legge in ordine alla mancanza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod.