Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 776 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 776 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARCOPINTO SALVATORE N. IL 06/06/1989
avverso la sentenza n. 4643/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
fr
Data Udienza: 24/10/2016
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato propone due distinti ricorsi, di identico contenuto, uno a propria
firma e l’altro per il tramite del difensore.
In entrambi si duole del difetto di motivazione in ordine al diniego del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.
62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure
quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
– Caridi e altri, Rv. 24241901).
La sentenza, sul punto sorretta da adeguata motivazione, si sottrae alle
censure prospettate in ricorso.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativannente in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.
inammissibile.