Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 776 del 04/04/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 776 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
DEL GALDO GIUSEPPE, nato a Cicerale il 23.5.1953

avverso la sentenza in data 1.7.2015 del Tribunale di Asti
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 1.7.2015 il Tribunale di Asti ha condannato Giuseppe
Del Galdo alla pena di C 4.000 di ammenda ritenendolo colpevole, in qualità di
titolare dell’omonima ditta e datore di lavoro di Hamoudi Lekbir, dei reati di cui
agli artt.18, comma 1 lett. a) e g), 36, commi 1 e 2, 37 commi 1,7,9 e 10 d. Igs.
81/2008 per aver omesso di nominare il medico competente per la visita
sanitaria; di inviare il dipendente alla visita medica entro i termini previsti dalla
sorveglianza sanitaria; di provvedere affinchè costui ricevesse un’adeguata
informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche. Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto

Data Udienza: 04/04/2017

per il tramite del difensore ricorso per Cassazione articolando un unico motivo
con il quale contesta il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità
di cui all’art.131 bis c.p.-deducendo che la pluralità delle violazioni contestategli
non poteva prescindere dall’unicità del contesto in cui erano state generate che
ne escludeva conseguentemente la reiterazione trattandosi di un unico
lavoratore assunto da pochi giorni, e che il bene giuridico tutelato non poteva
essere mai di ostacolo all’applicabilità della norma il cui aspetto valutativo era
limitato alla tipologia ed all’entità della sanzione edittaler sia delle circostanze

malgrado l’incensuratezza e la corretta condotta processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena
detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,
sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di un duplice
condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si
desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e
la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua
volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell’esiguità del
danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p.,
cui segue / in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia
ritenuta la speciale tenuità dell’offesa, la verifica della non abitualità del
comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambigua, esclude nel
caso in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare
tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte
plurime, abituali e reiterate.
Con riferimento invero alla speciale tenuità dell’offesa, pur essendo
l’elemento del l’esiguità del danno o del pericolo sostanzialmente eliso dalla
natura degli stessi reati in contestazione, che in quanto configurabili come reati
di pericolo presunto correlano la condotta criminosa alla mera lesione potenziale
del bene giuridico tutelato dalla norma penale (la sicurezza sul lavoro), ciò
nondimeno, come affermato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, il
giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in
esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in
termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all’entità
dell’aggressione del bene giuridico protetto che comunque ricorre senza

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generiche, senza che su tale punto fosse stata spesa alcuna motivazione

distinzione tra reati di danni e reati di pericolo. E’ stato perciò ritenuto che il
parametro di riferimento, sul quale calibrare il giudizio sulla particolare tenuità
del fatto sia costituito, anche in presenza, come nell’ipotesi delle contravvenzioni
in esame, di reati meramente omissivi, in relazione ai quali, attesa la modesta
caratterizzazione della fattispecie tipica, non può non assumere valore dirimente
l’elemento temporale, ovverosia la protrazione della stessa omissione, dal primo
comma dell’art.133 cod. pen. , tenendosi pertanto conto delle modalità della
condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o

266590).
Per quanto concerne il secondo requisito / afferente alla non abitualità della
condotta, si ritiene, in conformità ad un recente condivisibile arresto di questa
Corte, che la causa di esclusione dellarr —lon possa essere applicata, ai sensi del
terzo comma dell’art.131-bis, qualora l’imputato abbia commesso più reati della
stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni
penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione
normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una
valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei
singoli segmenti in cui esso si articola. (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 – dep.
28/06/2016, Grosoli, Rv. 26726201). Ed invero proprio una lettura non
superficiale del disposto dell’art. 131 bis, co. 3, c.p., non consente di applicare al
caso in esame la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto
che la menzionata disposizione normativa esclude, tra l’altro, di poter
riconoscere siffatta causa in favore di chi abbia commesso più reati della stessa
indole, anche nell’ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di
particolare tenuità. Nulla autorizza a ritenere che, con tale previsione, il
legislatore abbia voluto riferirsi solo ai casi in cui l’autore del reato sia gravato da
precedenti penali specifici, posto che altrimenti si sarebbe espresso in termini di
recidiva specifica, apparendo, invece, logicamente coerente dedurre dalla
menzionata disposizione normativa che, quando il soggetto agente abbia violato
più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio
punendi, egli non possa avvantaggiarsi della menzionata causa di non punibilità,
in quanto, in tale evenienza, è la stessa norma a considerare il “fatto”, secondo
una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità
dei singoli segmenti in cui esso si articola, connotato, nella sua dimensione
“plurima”, da una gravità tale da non potere essere considerato di particolare
tenuità. Di ciò si trae conferma dalla relazione illustrativa al d.lgs. 28/2015 la
quale, dopo aver premesso che il terzo comma dell’art.131-bis “descrive soltanto
alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale,
ampliando quindi il concetto di ‘abitualità’, entro il quale potranno collocarsi altre

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del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv.

condotte ostative alla declaratoria di non punibilità”, espressamente rileva, in
relazione alla previsione contemplante l’ipotesi che “l’autore abbia commesso
reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di
particolare tenuità”, che “non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di
ritenere, considerati i termini utilizzati, che l’indicazione di abitualità
presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra
proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la
conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in

ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale,
considerata anche la ridondanza dell’ulteriore richiamo alle ‘condotte plurime,
abituali e reiterate”.
Correttamente pertanto nel caso in esame, il Tribunale di Asti ha negato
l’applicabilità della causa di non punibilità, essendosi l’imputato reso responsabile
di una molteplice violazione di norme afferenti a reati della stessa indole, in
quanto lesivi del medesimo bene giuridico tutelato, ovverosia la sicurezza sul
lavoro.
2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va osservato che il
ricorrente non risulta aver svolto innanzi al Tribunale alcuna richiesta di
applicazione delle circostanze di cui all’art.62-bis cod. pen., con conseguente
inconfigurabilità dell’assunto vizio motivazionale in relazione a questione sulla
quale il giudice a quo non si è mai pronunciato, venendo altrimenti meno la
funzione propria del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato a
questa Corte.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, seguendo a tale esito la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso il 4.4.2017

considerazione nell’ambito del medesimo procedimento, il che amplia

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