Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7759 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7759 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza
nel procedimento a carico di
Romaniello Damarida, nata a Polla (SA) il 27/09/1988

avverso la sentenza del 17/07/2015 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 17 luglio 2015, il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza, previo stralcio della
relativa posizione, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di
Romaniello Damarida in ordine al reato di cui all’art. all’art. 371 bis cod.

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Data Udienza: 10/12/2015

pen., nel ritenuto difetto di una condizione di esercizio dell’azione penale
(art. 425, comma 1, cod. proc. pen.).
Il Giudice dell’udienza preliminare ha in tal modo ritenuto come per
l’imputazione di cui all’art. 371 bis cod. pen. l’azione penale non avrebbe

dovuto o potuto essere esercitata poiché non definito il procedimento in cui
l’imputata avrebbe reso le false dichiarazioni.
Il rapporto tra procedimento penale di riferimento e procedimento
avviato per l’ipotesi di cui all’art. 371 bis cod. pen. avrebbe quindi dovuto

sospensione ex lege del secondo processo in attesa della definizione del
procedimento principale.
Il pubblico Ministero sarebbe stato infatti temporaneamente, secondo

371 bis cit., privo del potere di

previsione contenuta nello stesso art.

esercizio dell’azione penale.

2. Avverso l’indicata sentenza, promuove ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Per l’introdotto mezzo la parte denuncia la violazione della legge penale
(art. 606, comma 1, lett. b) l cod. proc. pen.) in cui sarebbe incorso il Giudice
dell’udienza preliminare con l’adozione dell’impugnata sentenza.
Deduce il ricorrente come, a fronte della duplice possibilità rappresentata
dall’esercizio della facoltà di sospensione o, in alternativa, dalla restituzione
degli atti al pubblico Ministero, la scelta invece effetuata dal Giudice
sarebbe valsa ad individuare una condizione di procedibilità dell’azione
penale non prevista dalla legge (art. 336 e ss. cod. proc. pen.), in violazione
del principio di tipicità, in tal modo ampliando, oltre il consentito, l’area di
operatività del rimedio di cui all’art. 425 cod. proc. pen.
L’adozione della impugnata sentenza avrebbe precluso all’Ufficio
procedente di chiedere la revoca della sentenza in difetto di plausibili
sopravvenienze probatorie, ancora determinando l’inconfigurabilità di ogni
ipotesi di riproponibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 345 cod. proc.
pen., in difetto delle condizioni previste dalla norma (così per la
sopravvenienza di una condizione di procedibilità).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Per l’impugnata sentenza di non luogo procedere, il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Potenza ha ritenuto di poter applicare ad una
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determinare, una volta comunque esercitata l’azione penale, una

causa di sospensione del processo, qual è quella disegnata dall’art. 371-bis,
comma secondo, cod. pen., la disciplina riservata alla diversa ipotesi della
mancanza di una condizione di procedibilità (querela; istanza; richiesta,
autorizzazione a procedere), pervenendo in tal modo ad una sentenza di non
luogo a procedere (art. 425 cod. proc. pen.).
La soluzione adottata è erronea in quanto non rispettosa della disciplina
di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) e merita, come tale, di
essere annullata.

legislatore convogliata nel corpo della norma sostanziale diretta a definire il
titolo di reato (art. 371-bis, comma secondo, cod. pen.) — che risulti avviato
nei confronti di colui al quale si contesti di aver reso false informazioni
all’Ufficio del pubblico Ministero in corso di indagine, tiene infatti conto della
peculiare situazione processuale di dipendenza che si registra tra il
procedimento principale, in cui si inseriscono le presunte false informazioni,
e quello scaturito proprio da dette false dichiarazioni.
Per siffatto rapporto, da qualificarsi come di univoca dipendenza,
secondo le previsioni contenute nella norma di riferimento (art. 371-bis cit.),
la sospensione prevista dalla legge è destinata a risolversi e venir meno con
la definizione del procedimento principale giusta adozione della sentenza di
primo grado o di un provvedimento di archiviazione o, ancora, di una
sentenza di non luogo a procedere.
La sospensione del procedimento esprime un chiaro e pieno concetto di
temporaneità e di non definitività nell’esercizio dell’azione penale che, come
tale, richiama quelli che sono i poteri propri dell’Ufficio procedente: l’azione
è stata correttamente esercitata, ma nel suo prosieguo deve essere sospesa
in quanto univocamente condizionata, nei suoi esiti, dal parallelo
procedimento principale e la scelta, dì mera sospensione, spetta, proprio per
i cennati caratteri, all’Ufficio che governa quella fase.
Ove impropriamente, come avvenuto nella specie, l’indagata per il titolo
di reato di cui all’art. 371-bis, primo comma, cod. pen. venga portata
dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare (art. 425 cod. proc. pen.)
chiamato a pronunciarsi altresì sul procedimento principale, la soluzione non
potrà essere quella adottata per l’impugnata

,se.mtitnza.

Detta soluzione invero è destinata ad operare una impropria
commistione di piani e trattando la sospensione come una mancanza di una
condizione di procedibilità dell’azione penale, di contro alla tassatività della
previsione di legge (art. 336 e ss. cod. proc. pen.) perviene ad una
definizione, per adozione di sentenza di non luogo a procedere, destinata ad
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La disciplina della sospensione del procedimento penale — peraltro dal

attribuire al Giudice poteri che allo stesso non spettano ed a segnare una
situazione connotata da temporaneità da effetti permanenti alla prima
estranei.
Laddove infatti venga meno nei termini sopra riportati la causa di
sospensione, il pubblico Ministero, rientrato nei poteri di esercizio allo stesso
spettanti, potrà determinarsi, a seconda degli esiti avuti dai procedimento
principale, avanzando le proprie richieste al Giudice delle indagini
preliminari.

procedere del Gup ogni ulteriore naturale esito dell’indagine è deviato,
assumendo contenuti e percorsi diversi, segnati dalla necessità di rimuovere
la pronunciata sentenza.
Resta escluso infatti che per la sospensione, erroneamente trattata
come una ipotesi di mancanza di una condizione all’esercizio dell’azione
penale, possa farsi applicazione della riattivazione del procedimento di cui
all’art. 345 cod. proc. pen., per sopravvenuta proposizione o concessione,
rispettivamente, dell’atto di impulso o del provvedimento di rimozione,
quanto all’esercizio dell’azione penale.
All’impossibilità di qualificare in via analogica, nella diversità degli
istituti, la sospensione ex art. 371 bis, comma secondo, cit. come una

mancanza, sia pure temporanea, di una condizione di esercizio dell’azione
penale consegue come non possa applicasi alla prima la disciplina della
seconda.

2. Riconducendo quindi a legalità gli esiti del procedimento avviato dal
pubblico Ministero nei confronti di Damarida Romaniello per l’ipotesi di cui
all’art. 371-bis, comma primo, cod. pen., deve pervenirsi a pronuncia di
annullamento senza rinvio della sentenza di non luogo a procedere
impugnata, disponendosi quindi la trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza — che in tal modo sarà
reinvestito dei poteri suoi propri (art. 371-bis, comma secondo, cod. pen.)
—, per l’ulteriore corso.

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Se però in siffatta situazione sì inserisca una sentenza di non luogo a

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per
l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

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