Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7758 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7758 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUAMAN TORRES FELIPE N. IL 19/06/1987
avverso la sentenza n. 3093/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza applicava, per
quanto qui interessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con le circostanze
attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti, la pena di anni quattro e mesi
sei di reclusione, a Huaman Torres Felipe in relazione al reato di cui agli artt.
110, 56, 575 e 577 n. 4 cod. pen., per il tentato omicidio in concorso in danno di
Camones Abregu Sergio Jairo colpito con una pluralità di coltellate in parti vitali

2.

Propone ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del

difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge avuto riguardo alla
congruità della pena applicata rispetto alla effettiva gravità dei fatti sualla quale
il giudice ha totalmente omesso la motivazione.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il motivo, infatti, appare destituito della necessaria specificità perché le
censure si risolvono nella proposizione di argomenti assolutamente generici.
Quanto alla entità della pena, va ribadito che l’applicazione della pena su
richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed
il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena. Il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla,
dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non
punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
Tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in
sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse
parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
2

del corpo per futili motivi.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della cassa della ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

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