Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7757 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7757 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Souhal JAid, nato in Marocco il 5/04/1988;
El Adelouny Said, nato in Marocco il 15/03/1978

contro la sentenza n.912/2015 Reg.Sent. emessa il 24/03/2015 dal
Tribunale di Bergamo, nel proc. n.1023/2015 R.G.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
vista la richiesta di annullamento con rinvio del Procuratore Generale;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo.

iha pronunciato la seguente sentenza.(

Data Udienza: 25/11/2015

2

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso proposto per conto di Souhal Jatvad e El Adelouny Caid, si
chiede l’annullamento della sentenza n.912/2015 Reg.Sent. emessa il
24/03/2015 dal Tribunale di Bergamo ex art.444 cod.proc.pen. assumendola
viziata per: a) mancanza della motivazione; b) inosservanza e erronea
applicazione della legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla confisca

della legge, nonché vizio di motivazione, in relazione alla espulsione degli
imputati dal territorio nazionale a pena espiata.

2. Il Procuratore Generale chiede l’annullamento con rinvio della sentenza
limitatamente alla mancata motivazione relativa alla confisca della somma di
euro 1175,00 e dei telefoni diversi dal “Samsung senza scheda” e all’ordine di
espulsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso risultano infondati.
1.1. A differenza di quanto lamentato dai ricorrenti, la sentenza oggetto del
ricorso è adeguatamente motivata relativamente alla mancanza delle condizioni
per l’applicazione dell’art.129 cod.proc.pen.. Secondo costante giurisprudenza di
questa Cortt ila sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art.129 cod.proc.pen. è viziata soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex
art.129 cod.proc.pen.. Il richiamo ai presupposti e alle condizioni di applicabilità
dell’art.129 cod.proc.pen. è sufficiente a far ritenere che sia statq, verificata
l’assenza di cause di proscioglimento, non occorrendo al riguardo analitiche
motivazioni (ex multis: Cass.pen., Sez.6, n.15927 del 01/04/2015, Rv.263082;
Sez.2, n.6455 del 17/11/2011, dep.2012, Ry.252085). Nel caso in esame,
peraltro, il Tribunale ha compiutamente motivato sul punto (pag.2),vagliando gli
atti di indagine, le dichiarazioni confessorie e quelle testimoniali pure con
riferimento alle condotte degli imputati.
1.2. Anche dopo la modifica dell’art.445 cod. proc. pen. – che ha esteso le
possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti
dall’art.240 cod.pen., e, pertanto, sia relativamente alle cose che “servirono o
furono destinate a commettere il reato”, sia alle cose che ne sono il prodotto o il
profitto”

il giudice è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale,

del denaro e degli altri beni sequestrati; c) inosservanza e erronea applicazione

3
evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la
confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l’interesse
all’impugnazione da parte dell’imputato che abbia contestato nel giudizio di
merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il
reato e il bene (Cass.pen., Sez.6, n. 9930 del 13/02/2014, Rv.261533). Nel caso
in esame i la disposta confisca risulta motivata. Per quanto riguarda la somma di
euro 1225, nella motivazione della sentenza è ricondotta, nella misura di 50
euro, a quella consegnata a El Adelouny da un cliente in concomitanza con

tasca di Souhal sul luogo di spaccio dopo l’incontro con clienti; nella misura di
100 euro, in quanto rinvenuta in carta nel cellophan assieme a sostanza
stupefacente e, per il residuo, alla attività di spaccio stante l’assenza di redditi e
la affermazione di essere disoccupati da parte dei due imputati, nonché le
pregresse accertate cessioni. Per altro verso, la confisca dei cellulari viene
ricollegata all’essere stati individuati come strumenti per la commissione del
reato, fatta eccezione per il “Samsung senza scheda” e il tablet che però lo
stesso Souhal dichiarava essergli stati dati da clienti come corrispettivo della
droga.

2. Invece, per quanto riguarda l’applicazione della misura di sicurezza della
espulsione dal territorio nazionale, la motivazione della sentenza risulta
incompleta. La sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare l’applicabilità della
misura di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art.86 del d.P.R. n.309 del 1990
e dall’art.235 cod.pen., subordinandola all’accertamento in concreto della
pericolosità sociale (ex plurimis, Cass.pen., Sez.fer, n.35432 del 14/8/2013,
Rv.255815; Sez.6, n.45468 del 23/112010, Rv.248961). Trattasi di
accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo
successivamente dal giudice dell’esecuzione, il quale è chiamato a intervenire
sooltanto laddove tale accertamento non sia stato effettuato (Cass.pen., Sez.3,
n.19530 del 4/02/2015, Rv.263637).
P.Q.M
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione e
rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo,’ rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso in Roma, il 25/1112015
Il Consigliere estensore

l’intervento dei carabinieri; nella misura di 175 euro, alla somma trovata nella

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