Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7756 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7756 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NOCERA INFERIORE
nei confronti di:
REVELLINO ROBERTO N. IL 26/03/1972
avverso l’ordinanza n. 599/2015 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 27/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AiNGELO COSTANZO;
& 4’42, (ft 44.4.4.4 2…N…,
lePte/sentite le conclusioni del PG ~tt.

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Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore il 2_105/2015 nel procedimento n.2294/2013 ha
dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio e ordinato la restituzione degli
atti al Pubblico Ministero, accogliendo l’eccezione relativa alla mancata collocazione temporale
delle condotte, avvinte dal vincolo della continuazione, come descritte nel capo di imputazione.

udienza) lamentano che il Tribunale, invece di invitare nella prima udienza di trattazione il P.M.
a precisare il capo di imputazione, ha determinato una regressione del processo che assumono
indebita.

3. Il Procuratore Generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto i motivi a
suo sostegno sarebbero manifestamente infondati e rinvia al riguardo al principio di diritto
enunciato nella sentenza delle sezioni Unite della Corte di Cassazione n.25957 del 26/03/2009.

4. Deve rilevarsi, tuttavia, che la sentenza sopra citata riguarda il caso in cui il giudice del
dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui
all’art. 415-bis cod.proc.pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità
del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M.. A questo
riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che trattasi di provvedimento non avulso dal
sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, e che non
determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione
del predetto avviso.

5. Invece il caso del provvedimento in esame pone altro genere di questioni. Contro lo
stesso non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame, sicché la sua
impugnazione può essere dichiarata ammissibile soltanto se affetta da abnormità, nei termini
in cui tale condizione è stata definita dalle Sezioni unite di questa Corte, che ne vede un
sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala de/procedimento ad una fase anteriore.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.5307 del 20/12/2007, dep.2008, Rv. 238240) ha
ritenuto affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice dispone la restituzione
degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza
avergli previamente richiesto di precisarla, perché, alla luce del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di
indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logicocronologica, anche foriera di una disfunzionale situazione di stallo processuale (Cass.pen.,
Sez.3, n.42161 del 09/07/2013, Rv.256974).

2. I ricorrenti Pubblici Ministeri (il titolare del procedimento e il pubblico ministero di

Risulta, invece, rituale il provvedimento con cui il giudice, dopo avere sollecitato il pubblico
ministero in udienza a integrare l’imputazione e dopo & il pubblico ministero non abbia
adempiuto al dovere di provvedervi, disponga la restituzione degli atti in applicazione
analogica dell’art. 521, comma 2, cod.proc.pen. – (Cass.pen.Sez.1, n.39234 del 14/03/2014,
Rv. 260512; Sez.6, n. 3742 del 27/11/2013, dep.2014, Rv. 258771.
Nel caso in esame, poiché non è stato preceduto da un invito alla precisazione, il
provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore risulta riconducibile al genere, elaborato dalla
giurisprudenza di questa Corte, dei provvedimenti abnormi. Pertanto il ricorso va accolto con

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera
inferiore per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 25/1112015.

quel che ne deriva in dispositivo

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