Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7755 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7755 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAPIENZA ALESSANDRO N. IL 29/01/1973
avverso la sentenza n. 1470/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 19 novembre 2012 la Corte di Appello di Catania
riformava parzialmente la pronuncia del locale Tribunale che in data 19 febbraio
2010, esclusa la contestata recidiva, riduceva a mesi tre di arresto la pena inflitta
all’imputato Alessandro Sapienza, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 650
cod. pen..

l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della
pena inflitta, individuata nel massimo edittale in assenza di una compiuta
giustificazione, pur avendo la Corte di Appello ritenuto di confermare la sanzione
minima stabilita dal Tribunale.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
1.La sentenza impugnata, seppur con motivazione sintetica, dà conto delle
scelte operate in tema di dosimetria della pena, laddove, dopo avere escluso la
recidiva in ragione della natura contravvenzionale del reato contestato, ha ridotto la
pena comminata dal Tribunale, che ha ritenuto congrua ed adeguata al caso di
specie. Non ha però inteso applicare la pena minima edittale, ossia quella indicata
nella misura minima dalla norma penale incriminatrice, ma soltanto la sanzione
presa a base del computo, riportato nella sentenza di primo grado, pari appunto a
mesi tre di arresto. Resta dunque escluso che sia rintracciabile nella pronuncia
impugnata un manifesta illogicità o aspetti di intrinseca contraddizione.
1.1 Per contro, il ricorso non propone alcuno specifico argomento per
dimostrare l’erroneità del procedimento di calcolo della pena o l’omessa
considerazione di profili oggettivi o soggettivi, tali da dimostrare l’adeguatezza di
una sanzione diversa ed inferiore, per cui si risolve in censure generiche e
chiaramente infondate.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

2.Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

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