Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7754 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7754 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Arena Davide, quale persona offesa, avverso il decreto di
archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il
28/7/2014 nei confronti di La Rosa Giovanna Grazia nel proc. nn.6331/2013 R.G.N.R. e
5874/2013 R.G. G.I.P.
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
letta la memoria difensiva presentata per conto di La Rosa Giovanna Grazia,
vista la richiesta di dichiarazione di inammissibilità della Procura Generale;
letta la memoria difensiva presentata per conto di La Rosa Giovanna Grazia,
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo.

Data Udienza: 25/11/2015

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel ricorso in esame, Arena Davide – quale persona offesa – chiede l’annullamento del
decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania
il 28/7/2014 nei confronti di La Rosa Giovanna Grazia nel proc.nn.6331/2013 R.G.N.R. e
5874/2013 R.G. G.I.P., per violazione dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in relazione

rituale avviso della richiesta di archiviazione. Nel preambolo del ricorso vengono illustrate le
vicende di un parallelo procedimento (n.10386/2013 R.G.N.R. e 10688/2013 R.G.G.I.P. del
Tribunale di Catania), concernente lo stesso fatto per il quale il ricorrente ha sporto denunciaquerela nei confronti di La Rosa Giovanna Grazia, conclusosi con sentenza assolutoria emessa
a seguito di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di giudizio abbreviato e in
relazione al quale, dolendosi di non averne ricevuto avviso quale persona offesa, Arena Davide
ha presentato altro ricorso per cassazione.

2. Il Procuratore Generale evidenzia che il presente procedimento, nell’ambito del quale la
persona offesa effettivamente non ha ricevuto l’avviso prescritto dall’art.408, comma 2,
cod.proc.pen., non è in realtà quello originato dalla sua denuncia-querela (all’interno della
quale aveva effettivamente chiesto di essere informato dell’esito del procedimento), ma quello
originato da una C.N.R. vertente sempre sullo stesso fatto, mentre il procedimento originato
dalla denuncia-querela sporta da Arena Davide è quello conclusosi con la sentenza suindicata
sub 1. Su questa base, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso / assumendo mancare
l’interesse a proporlo perché un eventuale annullamento del decreto di archiviazione non
inciderebbe sulle vicende del summenzionato procedimento, in fase più avanzata,
n.10386/2013 R.G.N.R. e 10688/2013 R.G.G.I.P..

3. Nella memoria difensiva, la Difesa di La Rosa Giovanna Grazia si associa alla richiesta

del Procuratore Generale, anche producendo visualizzazione sintetica dell’ufficio informazioni di
questa Corte, dalla quale risulta che il suindicato parallelo ricorso di Arena Davide è stato
dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso in esame non risulta fondato poiché si duole di un vizio procedurale – il
mancato avviso della richiesta di archiviazione al ricorrente quale persona offesa – che pertiene
al diverso procedimento, conclusosi con sentenza, nell’ambito del quale Arena Davide aveva
sporto la denuncia-querela con richiesta di comunicazione del suo esito. Poiché da quanto
precede emerge che il ricorrente non versò in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, non si pronuncia – in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del

agli art.408, 409, 178, comma 1, lett.c) e 127, commi 1-5, cod.proc.pen., non avendo ricevuto

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13/06/2000 che aggiunge la previsione di questa possibilità all’art.616 cod.proc.pen. condanna a pagamento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 25/11/2015.

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