Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7753 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7753 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

Sui ricors propost da
Facchineri Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 2/07/1975;
Guerrisi Carmela, nata a Cittanova 1’11/07/1951
avverso il decreto n.17/2014 M.P. del 13/10/2014 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo;

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Data Udienza: 25/11/2015

2
RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n.17/2014 M.P. del 13/10/2014

la Corte di Appello di Milano ha

confermato il decreto con il quale il Tribunale di Milano ha applicato a Facchineri Giuseppe la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di abituale dimora , per quattro anni,

3 e ha

•••• – –

2. Nel ricorso presentato per Facchineri Giuseppe si chiede che il suddetto decreto della
Corte di Appello di Milano sia annullato per due motivi. In primo luogo, il provvedimento,
sarebbe affetto da violazione di legge quanto alla applicazione degli artt.1, lett.a e B, e 4,
lett.A e B del d.L.vo n.159/2011, nonché dell’art.125, comma 3, cod.proc.pen.. in relazione
agli artt.7, 8 e 10, comma 3, d.L.vo n.159/2011. Assume il ricorrente che la motivazione del
decreto circa la attualità della pericolosità sociale di Facchineri sarebbe inesistente o,
comunque, apparente, così integrandosi la violazione di legge, condizione alla quale è limitato
il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti in materia di misure di prevenzione. In
secondo luogo, il provvedimento sarebbe affetto da violazione di legge, quanto alla
applicazione degli artt.24 del D.Le.n.159/2011, 125, comma 3, cod.proc.pen. e 27, comma 2,
in relazione all’art.10, comma 3, d.L.vo n.159/2011, perché privo di motivazione circa
l’esclusiva riferibilità a Facchineri (e non anche alla madre Guerrisi Carmela) del bene, nonché
circa la effettiva commistione tra le sue risorse illecite e quelle di origine lecita riferibili alla
acquirente e attuale intestataria Guerrisi

3. Nel ricorso presentato dal difensore, munito di procura speciale, di Girrisi Carmela, si
assume che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da violazione di legge – quanto alla
applicazione degli artt.24 del D.L.von.159/2011, in relazione all’art.23, commi 2 e 3, dello stesso
decreto legislativo, nonché ex artt.125, comma 3, cod.proc.pen. e 27, comma 2, d.L.vo
n.159/2011 in relazione all’art.10, comma 3, dello stesso decreto – perché infondatamente
avrebbe escluso la capacità reddituale della ricorrente necessaria per l’acquisto del bene
confiscato.

4. Nellarwitt:443*”..depositata il 22/7/2015, la Procura Generale chiede dichiararsi
inammissibili entrambi i ricorsi – con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese di questo
giudizio e a sanzione pecuniaria ex art.606 cod.proc.pen. – per le ragioni che seguono: il primo
motivo dei ricorso di Facchineri sarebbe inammissibile perché tratta un tema (quello della
attualità della pericolosità sociale) non precedentemente devoluto alla Corte di Appello; il
secondo motivo di ricorso di Facchineri sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, perché
contesta la fittizia intestazione del bene (ritenuta nel provvedimento impugnato) a terza
persona (la madre), l’unica interessata a dolersene; il ricorso di Garisi andrebbe disatteso

inoltre disposto la confisca dei beni – compiutamente descritti in atti – allo stesso riconducibili.

3
perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato circa la sproporzione fra il prezzo che
sarebbe stato pagato per acquistare il bene confiscato e le risorse finanziare della Gdrrrisi
indicando la somma per la quale sarebbe stato plausibile ritenere lecita l’origine.
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CONSIDERATO IN DIRITTO

non viene dedotta la mancanza del requisito della attuale pericolosità ma soltanto richiesta la
riduzione della durata della misura di prevenzione personale. Ne deriva che, quanto al motivo
della attualità della pericolosità sociale, il ricorso è inammissibile perché concerne un tema non
precedentemente devoluto alla Corte di Appello.
Anche il secondo motivo del ricorso di Facchineri Giuseppe risulta inammissibile. Il
Oroposto per una misura di prevenzione patrimoniale ha interesse a negare l’interposizione
fittizia e a dimostrare l’esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari se intende
evidenziare soltanto che i cespiti sono estranei alla sua sfera patrimoniale e che, quindi, di essi
non deve tenersi conto ai fini del giudizio di sproporzione e, conseguentemente, della
legittimità del provvedimento di confisca (Cass.pen., Sez.2, n.30935 del 7/05/2015,
Rv.264295). Invece, manca del requisito dell’interesse, l’impugnazione del proposto avverso il
decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia
assunto una posizione processuale adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente
interposto. In questo caso, legittimato al ricorso è solo l’apparente intestatario, unico soggetto
avente diritto all’eventuale restituzione del bene: il ricorso del proposto, che contesti la
ritenuta divaricazione tra apparenza e effettiva realtà giuridica, è un implicito riconoscimento
della sua disponibilità del bene e, quindi, del presupposto legittimante l’ablazione del cespite,
non avendo il ricorrente alcun qualificato interesse a dedurre una situazione di mera apparenza
(Cass.pen.,Sez.2, n.17935 del 10/04/2014, Rv.259258; Sez.5, n.7433 del 27/09/2013,
dep.2014, Rv.259510; Sez.2, n.6208 del 21/10/2010, Rv.249499).

2. Per quanto riguarda il ricorso di Guerrisi Carmela, va premesso che nel procedimento di
prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art.10,
comma 3, e art.27, comma 2 d.L.vo. n.159/2011). Ne consegue che è esclusa dal novero dei
vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta della motivazione

ex

art.606, lette), cod.proc.pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché
qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di
motivazione inesistente o meramente apparente (Cass.pen. Sez.U., n.33451 del 29/05/2014,
Rv.260246; Sez.6, n.24272 del 15/01/2013, Rv.256805; Sez.6, n.35240 del 27/06/2013,
Rv.256263). Nel caso in esame, non può certo affermarsi che il provvedimento della Corte di
Appello sia privo di motivazione o con motivazione soltanto apparente. Al contrario, esso

1. Come rilevato dal Procuratore Generale e come specificamente evidenziato nel
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provvedimento impugnato (pag.8), nel ricorsovildresentato nell’interesse di Facchineri Giuseppe

4

esplicita una articolata motivazione (pagg.12-13) circa la sproporzione fra il prezzo che
sarebbe stato pagato per acquistare il bene confiscato e le risorse finanziare della GlArisi
indicando la somma per la quale sarebbe plausibile ritenere lecita l’origine e in considerazione
della quale la confisca in prevenzione è stata limitata alla misura del 77,37%. Da quanto
precede deriva che anche il ricorso di Guerrisi Carmela è inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, il 25/11/2015.

e ciascuno a quello della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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