Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7752 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7752 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso contro l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Bari emessa il
02/o4/2015 nel proc. N.347/15 R.T.L. e 20117/13 R.G.P.M. presentato da
Centrone Giuseppe, nato a Andria il 12/05/1976;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Vito D’Ambrosio,che ha concluso per il rigetto del ricorso_

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Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 2/02/2015, il G.i.p. del Tribunale di Bari ha applicato a
Centrone Giuseppe la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al
capo B delle imputazioni – riqualificando le condotte a lui ascritte come ‘concorso
continuato in detenzione illecita di stupefacenti’ (artt.81, comma 2, e 110
cod.pen. e 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990) e non come ‘partecipazione a
associazione a delinquere per il traffico di stupefacenti’ alla ;tregua della

indizi di colpevolezza.
2. Con ordinanza emessa il 2/04/2015 nel proc. N.347/15 R.T.L. e 20117/13
R.G.P.M., il Tribunale per il Riesame di Bari, accogliendo l’appello del Pubblico
Ministero, in parziale riforma dell’ordinanza del G.i.p., ha ritenuto sussistenti nei
confronti di Centrone i gravi indizi di colpevolezza relativi alla imputazione
provvisoria ex art.74 d.P.R. n.309/1990 confermando la misura cautelare degli
arresti domiciliari.
3. Nel ricorso presentato per conto di Centrone Giuseppe si lamenta che
l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Bari decisa il 2/04/2015 nel proc.
n.192/15 R.T.L. e 20117/13 R.G.P.M. sarebbe affetta da mancanza,
contradditorietà o manifesta illogicità (art.606, comma 1, lett.e, cod.proc.pen.)
relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di
partecipazione alla associazione a delinquere per il traffico di stupefacenti
descritta nel capo B delle imputazioni provvisorie, assumendosi che in realtà
l’attività di Centrone sarebbe costituita da episodi occasionali svincolati da un
programma criminoso e, pertanto, inquadrabile nel mero concorso nel traffico di
stupefacenti (come ritenuto dal G.i.p.).
4. A sostegno della sua conclusione il Tribunale per il Riesame ha
argomentato che l’esistenza di una associazione dedita al traffico di stupefacenti
in piazza Santa Maria Vetere di Andria non va considerata limitatamente ai suoi
promotori ma estesa a i partecipi che hanno agito con compiti di
“fiancheggiatori, vedette (…) convogliatori, spacciatori e custodi”.

Nella

motivazione dell’ordinanza si puntualizza (pagg.4-5) che le videoriprese
mostrano Centrone costantemente presente nella piazza e sono analiticamente
descritti numerosi episodi (oggetto di videoregistrazione) nei quali agisce come
vedetta o spacciatore; si richiamano le dichiarazioni del c.d.. ‘collaboratore di
Giustizia’ Scarcelli Paolo che lo indica come

“assaggiatore’ della cocaina,

spacciatore di marijuana e “operaio” sia nel gruppo di Roberto Francesco sia nel
gruppo capeggiato da Pastore Antonio; si menzionano i numerosi controlli di
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imputazione provvisoria (art.74 d.P.R. n.309/1990) – non ravvisando sufficienti

Polizia che lo hanno colto nella zona del traffico di stupefacenti assieme ai
coindagati e il suo arresto nel giugno 2013 per la detenzione di 33 dosi di
marijuana. Il criterio di valutazione adottato dal Tribunale del Riesame risiede
nell’assunto della necessaria piena consapevolezza di chi agisce “rispetto a un
collaudato modus operandi reiterato in maniera precisa e puntuale”

per lo

smercio di stupefacenti e la composizione degli elementi di valutazione nella
ordinanza aderisce alla configurazione della partecipazione a una associazione
per il traffico di stupefacenti, presentandosi le sopra descritte condotte del

del 05/02/2014, Rv.259114, n.50133 del 21/11/2013, Rv.258645; n.45592 del
24/10/2013, Rv.257808; n.456 del 21/09/2012 dep.2013, Rv.254225). Da
quanto precede deriva che il ricorso risulta infondato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 24/11 2015.

ricorrente come funzionali all’esistenza dell’associazione (Cass.pen.Sez.6: n.9927

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