Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7751 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7751 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INDOVINO ANTONINO N. IL 26/03/1938
avverso la sentenza n. 171/2009 TRIBUNALE di MISTRETTA, del
25/01/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2010 il Tribunale di Mistretta
dichiarava Antonino Orazio Indovino colpevole del reato di cui all’art. 4 L. 18 aprile
1975, n. 110, per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato
motivo due coltelli con rispettive lame di cm. 7 e cm. 8,5 e, ritenuta la lieve entità
del fatto, lo condannava alla pena di euro 450,00 di ammenda.
2.Avverso detta sentenza ha interposto appello, in seguito qualificato come

novembre 2012, l’imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento
per l’erronea e travisata ricostruzione della vicenda, compiuta senza considerare le
giustificazioni dallo stesso fornite, che, se tenute presenti, avrebbero escluso
l’elemento psicologico del dolo ed indotto ad applicare la pena base minima senza
aumenti per la recidiva, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato su censure non consentite nel giudizio di legittimità, per
cui deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Il gravame, più che individuare singoli profili di criticità del provvedimento
impugnato, articola doglianze generiche, indifferenti al percorso argomentativo che
lo giustifica, circa l’involontarietà della condotta. Per contro, la sentenza impugnata
ha dato conto in modo analitico delle ragioni della propria decisione, ha
correttamente valutato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione
congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale
e, come tale, non censurabile in questa sede di legittimità. In particolare, ha
evidenziato che dalla testimonianza del verbalizzante e dai risultati della
perquisizione domiciliare e personale condotta, era emerso il possesso dei due
coltelli di cui all’imputazione, uno tenuto nelle tasche dei pantaloni mentre
l’Indovino stava giocando a carte e bevendo alcolici in un bar e l’altro all’interno del
suo veicolo, senza che al momento egli fosse stato impegnato in attività colturali o
comunque agricole, richiedenti l’uso di quegli strumenti.
1.2 A fronte di tale ricostruzione degli eventi, chiara, lineare ed aderente a
precise risultanze fattuali, il ricorso si limita a richiamare le dichiarazioni rese
nell’immediato dall’Indovino al m.11o Sala, che però non sono valutabili perché non
ritualmente introdotte nel processo e nemmeno prodotte in allegato al ricorso o
trascritte nel suo contesto.
1.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, premesso che la recidiva è stata già
esclusa dal Tribunale, il quale ha pure riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve

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ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di Appello di Mistretta del 28

entità, irrogando solo la pena pecuniaria, anche il diniego delle circostanze
attenuanti generiche è stato compiutamente giustificato in ragione dei precedenti
plurimi e gravi riportati dall’imputato, mentre il ricorso denuncia la pena come
eccessiva perché non attestata sul minimo edittale, ma incorre nuovamente nel
difetto di aspecificità, in quanto trascura che le caratteristiche oggettive della
condotta sono state ampiamente descritte nella motivazione della sentenza e non
nega le precedenti condanne per altro reato, ritenendole elemento insufficiente per
negare il beneficio invocato. Ignora in tal modo che la commisurazione della pena

proprio libero convincimento, di cui è tenuto a dare conto nella motivazione, che, se
adeguata, non è suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità. Inoltre, quanto
alle attenuanti generiche il ricorrente non considera che, per principio di diritto
assolutamente consolidato (Cass., sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, Alba, rv.
230691; sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, rv. 248244), “ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della
concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che
egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con
l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di
preponderante rilievo”; nel caso in esame tale obbligo di motivazione deve ritenersi
certamente assolto per quanto già esposto.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi e per
la loro manifesta infondatezza con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella
proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

da infliggere è compito esclusivo del giudice di merito, che vi procede in base al

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