Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7750 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7750 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Janeczko Mchal Lukasz, nato a Zamosc (Polonia), il 21/04/1979;
contro la sentenza emessa il 30/04/2015 dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento n.3/2015 R.G.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo
letta la requisitoria del P.G. per l’inammissibilità del ricorso

1

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/11/2014 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato
sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione nei confronti
di Janecz16 Mchal Lukasz ai fini della espiazione in Polonia della pena residua detratti i periodi di custodia cautelare già sofferti – derivante da sentenze
irrevocabili di condanna oggetto delle sentenza cumulativa emessa dal Tribunale
distrettuale di Zamosc (Polonia) il 18/3/2008 nel procedimento penale Rif.IIK

dell’Il/ 2

015) ha ristretto le condizioni per l’estradizione, escludendola in

ordine alla porzione di pena relativa al reato commesso il 4.4.2003 oggetto del
punto secondo della sentenza K511/03, trattandosi di fatto/reato (estorsione)
per il quale non è attivabile la procedura dell’estradizione (cosicché la relativa
porzione di pena relativa non potrà

che essere determinata dall’autorità

giudiziaria polacca secondo le regole processuali e sostanziali proprie) e
precisando che dalla pena residua da espiare in territorio polacco va detratto il
periodo di tempo corrispondente alla custodia cautelare sofferta in Italia. Con
provvedimento del 5/3/2015, il Ministro della Giustizia ha concesso la
estradizione nei termini precisati dalla Corte di Cassazione, precisando che
l’estradizione dovrà eseguirsi all’esito del procedimento sul mandato di arresto
europeo ex lege n.69/2005. Inoltre, su richiesta del Ministro della Giustizia
(art.714 cod.proc.pen.), la Corte d’appello ha applicato a Janeczko gli arresti
domiciliari.
2. Con sentenza emessa il 30/04/2015 nel procedimento n.3/2015 R.G., la
terztksezione penale della Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di
riconoscimento di sentenza cumulativa emessa dal Tribunale distrettuale di
Zamosc (Polonia) il 18/3/2008 nel procedimento penale Rif.IIK n.505/2007 (la
stessa già considerata nel procedimento di estradizione). A questa conclusione
perviene escludendo che il riconoscimento della sentenza penale di condanna
pronunciata all’estero possa essere ammesso dopo che, in relazione alla stessa
sentenza estera, sia stata ritenuta legittima la richiesta di estradizione.
3. Nel ricorso in esame si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto
riconoscere la sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di Zannosc il 18/3/2008
nel procedimento penale Rif.IIK n.505/2007, richiedendo al Ministero della
Giustizia il consenso alla esecuzione della sentenza in Italia

(ex art.9 d.Lvo.

n.161/2010), stante il radicamento di Janeczko in Italia. A sostegno di tale
conclusione si adduce il contenuto dell’art.18, comma 1, lett.R), della legge,
n.69/2005 (alla luce della sentenza additiva della Corte Costituzionale

n.505/2007. Successivamente adita, la Corte di Cassazione (Sez.6, n.6497

n.227/2010 che ne estende la disciplina al cittadino di un paese dell’Unione che
effettivamente e legittimamente abbia residenza o dimora in Italia) e si osserva
che dare esecuzione alla estradizione violerebbe l’art.25, comma 4, del d.Lg.vo
n. 161/2010.
4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
rilevando che il decreto legislativo n.161/2010 e la Decisione Quadro dell’Unione
Europea n.908/2008 non si applicano al caso in esame perché, a differenza di
quanto previsto dalle norme che contengono, l’stanza è stata avanzata

cui si trova la persona e osservando ulteriormente che / nella fattispecie concreta,
è già stata concessa l’estradizione e emesso mandato di arresto europeo per
altro fatto, sicché dare corso al riconoscimento provocherebbe una violazione
degli obblighi internazionali.
5. In tema di estradizione esecutiva per l’estero, richiesta sulla base della
Convenzione europea in materia, non spetta all’Autorità Giudiziaria disporre
l’esecuzione in Italia di pene inflitte all’Estero sia per lo straniero residente che
per il cittadino italiano. Questo perché – come si desume dal chiaro disposto
dell’art.12, comma 2, cod.pen. e dall’art.730, comma 1, cod.proc.pen.)

attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa
in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia,
rientra esclusivamente nelle attribuzioni del Ministro della Giustizia (Cass.pen.,
Sez.6, n.3897 del 22/01/2010, Rv.245812).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 24/11 2015.

dall’interessato e non – come è richiesto – dallo Stato di condanna o da quello in

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