Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7750 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7750 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIMAGLI SALVATORE N. IL 18/03/1982
avverso la sentenza n. 10112/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MANDURIA,
del 12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 12 giugno 2012 ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, applicava a Salvatore
Dimagli, esclusa la contestata recidiva, la pena concordata tra le parti di mesi due
di arresto in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 1423/56 per
aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di

il 9/5/2010 in Avetrana.
2.Avverso tale sentenza l’imputato personalmente ha proposto ricorso per
cassazione, con il quale ha lamentato il mancato proscioglimento nonostante
l’acquisizione di prove presuntive e la mancanza di motivazione in ordine alla
qualificazione giuridica del fatto.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce
istituto processuale, in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, una volta verificata
l’evidente insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
cod. proc. pen..
1.1 Ne consegue che, ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato non è consentito rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all’entità della pena,
tranne che la stessa sia illegale, od alla configurabilità di aggravanti o attenuanti,
non considerate o contemplate nell’accordo pattizio (ex multis: Cass., sez. 3, n.
30.11.1995, Canna, Ced Cass., rv. 203.284 e sez. VI, 18.9.2003, Cacciatori, id., rv.
227.718)
1.2 Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente e logicamente ritenuto
insussistente qualsiasi ragione per disporre il proscioglimento dell’imputato in
ragione di quanto emerso dall’informativa di p.s. e dagli altri atti contenuti nel
fascicolo del P.M.; quindi ha mostrato di condividere anche la qualificazione
giuridica della condotta, operata nell’imputazione, il tutto secondo lo schema
argomentativo proprio della sentenza di patteggiamento, come delineato dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Unite n. 5777 del 27/3/1992, Di

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p.s., essendosi allontanato dal luogo di dimora per recarsi a Lecce, fatto commesso

Benedetto, rv. 191135).
1.3 Per contro, il ricorso soltanto in modo generico e privo di qualsiasi
specificazione illustrativa sostiene che la pronuncia impugnata era frutto di mere
presunzioni e priva di motivazione, ma non prospetta profili di erroneità o illegalità
nell’applicazione della norma incriminatrice di cui al primo comma dell’art. 9 legge
n. 1423/56, né indica un possibile diverso parametro legale di riferimento, alla cui
stregua rapportare il fatto di reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna

ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti

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