Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 775 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 775 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGHEMO UTO N. IL 26/09/1988
avverso la sentenza n. 1367/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 16/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
AGHEMO UTO era condannato per furto aggravato di un’autovettura e possesso
ingiustificato di arnesi atti allo scasso alla pena di un anno di reclusione ed €300
di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche giudicate equivalenti
all’aggravante ed alla contestata recidiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, fondato solo sui
precedenti penali dell’imputato, trascurando altri elementi, quale la giovane età
del prevenuto ed il contegno ammissivo, elementi che avrebbero consentito di
escludere la recidiva e di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché il giudizio sulla recidiva e sul
trattamento sanzionatorio è stato congruamente motivato in considerazione della
negativa personalità dell’imputato, più volte condannato per estorsione tentata e
consumata e furto, ove si consideri che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182
del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di
legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai
canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che
il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art.
133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che
assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n.
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle
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dell’imputato, avv. Antonio Genovese, deducendo violazione di legge e vizio di

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015
Il presidente

Il cons’•l aze tensore

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