Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 775 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 775 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGILLETTA ROCCO N. IL 24/03/1984
avverso l’ordinanza n. 551/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. é -ki rico DELE HA Y 6 ,
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Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa in data 30.1.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria
rigettava le istanze di detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova al servizio
sociale presentate da ANGILLETTA Rocco, detenuto in espiazione della pena di anni sette di
reclusione a seguito di condanna della Corte di Appello di Genova, irrevocabile il 16.11.2010,
per il reato di importazione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso,

L’ANGILLETTA – ristretto presso la casa Circondariale di Locri dal 17.10.2008, giorno
del suo arresto – non poteva fruire della detenzione domiciliare, essendo di ostacolo
all’applicazione di tale misura, di cui all’art. 47 ter ord. pen., la condanna definitiva per uno dei
delitti indicati nell’ art. 4 bis ord. pen., a nulla rilevando, a tal fine, l’insussistenza di
collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Quanto alla semilibertà, il Tribunale di Sorveglianza, pur prendendo atto dei progressi
fatti registrare dal detenuto nel corso del trattamento, testimoniati dall’iscrizione al corso di
laurea in Scienze Forestali frequentato con profitto (due esami sostenuti nel 2012), tenuto
conto del non vicino fine pena (fissato al 5.12.2014) e dell’originaria pericolosità del soggetto,
per i collegamenti, da lui intrattenuti, prima del suo arresto, con ambienti del narcotraffico e
associazioni criminali radicate nella zona di appartenenza (il Collegio evidenziava, inoltre, che il
13.12.2010, mentre si trovava in regime di arresti domiciliari, l’ANGILLETTA era stato sorpreso
in compagnia di Ritorto Antonio, affiliato alla ‘ndrina Ursino di Gioiosa Ionica), riteneva, allo
stato, insussistenti le condizioni per la concessione del beneficio, reputando necessario un
ulteriore periodo di trattamento intramurario e di osservazione al fine di verificare il
consolidamento dei progressi nel trattamento tesso e nel percorso di adesione a nuovi modelli
comportamentali, conformi alle regole sociali, da parte del condannato.
Ad analoghe conclusioni i Giudici di Sorveglianza pervenivano quanto alla richiesta
concessione del più ampio beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, residuando in
capo al condannato, per la gravità dei reati commessi e il collegamento con il crimine
organizzato anche di tipo mafioso, una pericolosità sociale che sconsigliava la sua piena
remissione in libertà e la sua restituzione all’ambiente di provenienza.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione ANGILLETTA Rocco,
per il tramite del suo difensore.
Con il primo motivo, deduce:
1) erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47, 48 e 50 O.P. (art.
606 co. 1 lett. b) c.p.p.) e difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 125 c.p.p. (art.
606 co. 1 lett. e) c.p.p.).
Con il secondo motivo, denuncia:
2) difetto di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.), per avere il Collegio utilizzato ai
fini del diniego del beneficio un fatto – incontro del 13.12.2010 con Ritorto Antonio presso
1

aggravato ai sensi dell’art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309/90.

l’abitazione dei genitori dove il ricorrente si trovava in regime di arresti domiciliari, riferito dai
Carabinieri in nota informativa – che con ordinanza del 7.3.2012 era stato ritenuto dal
medesimo Tribunale di Sorveglianza irrilevante ai fini della concessione della liberazione
anticipata di 45 giorni per il semestre in cui si collocava detto incontro, ridimensionato a una
mera visita di cortesia effettuata nel periodo prenatalizio dal Ritorto alla madre
dell’ANGILLETTA, sua prima cugina (17.10.2010/16.4.2011).
Con il terzo motivo, lamenta:
3) contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione (art. 606 co. 1 lett. e)

Ritorto, trascurando gli elementi di segno opposto, desumibili dalle risultanze dell’osservazione
favorevole, della Sintesi aggiornata, delle conclusioni pure favorevoli dell’Equipe nel senso
della concessione dei benefici.
Con il quarto motivo, si duole:
4) del difetto di motivazione e della contraddittorietà e illogicità manifesta della stessa
(art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.), per avere il Tribunale ritenuto insussistenti le condizioni per il
reinserimento sociale del detenuto mediante concessione dell’affidamento in prova ai servizi
sociali, in aperto contrasto con il positivo risultato dell’osservazione del detenuto e con le
relazioni dell’Autorità di Polizia, che escludevano collegamenti del ricorrente con la criminalità
organizzata.
3. Il Procuratore Generale, rilevata la palese contraddittorietà della motivazione, ha
concluso per l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Giudice a quo per nuovo esame.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l’ampia
discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione
delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria
statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò
discrezionale), sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base
dell’esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso
riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla
legge, che hanno, infine, giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, sent. n.
1285 dell’8/5/1989, Martina, Rv. 181397; Sez. 1, sent. n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone,
Rv. 190628; nello stesso senso, Sez. I, 18 maggio 1992 n. 2214, Libera, non massimata).
Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure
alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l’esame
scientifico della personalità, né le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono
elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo
2

c.p.p.) per avere il Tribunale giustificato il diniego dei benefici solo con il citato incontro con il

r

reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato principalmente alla valutazione
approfondita dei risultati emersi dall’osservazione della personalità, con particolare riferimento
alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez.
1, sent. n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314).
Così, ai fini del diniego della misura della semilibertà, non è stato ritenuto
correttamente motivato il provvedimento che ha basato il giudizio negativo circa la sussistenza
delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale sui precedenti

ai progressi del condannato nel corso del trattamento (Sez. 1, sent. n. 1056 del 19/4/1990,
Petrazzuolo, Rv. 184275: fattispecie di annullamento di ordinanza in cui i giudici di merito si
erano limitati a richiamare i precedenti penali e i dati negativi provenienti dalle informative dei
carabinieri sulla personalità del condannato, con omissione totale dell’esame dei dati essenziali
costituiti dai risultati del trattamento penitenziario).
Analogamente, è stato censurato il provvedimento reiettivo di istanza di affidamento in
prova al servizio sociale, che si è limitato a un generico riferimento a “informazioni assunte”
ovvero ha preso in considerazione la vita anteatta del condannato per trarne convincimento
negativo in merito al giudizio di idoneità della misura, nell’un caso non essendo possibile
controllare la legittimità del convincimento del giudice e nell’altro non potendosi condizionare a
condotte preatte del condannato, senza ulteriori specificazioni fattuali, la possibile futura
rieducazione del reo (Sez. 1, sent. n. 4483 del 27/10/1993, dep. 7/1/1994, Bonicoli, Rv.
195797).
Calando gli enunciati principi nel caso di specie, si rileva che il Tribunale di Sorveglianza
di Reggio Calabria è pervenuto alla decisione reiettiva di istanze di affidamento in prova al
servizio sociale e di semilibertà con motivazione contraddittoria e incongrua.
Ed invero, dopo aver dato ampiamente atto di numerosi elementi di segno nettamente
positivo, costituiti dagli “indubbi progressi” trattannentali riscontrati, dalla frequentazione di
corsi di studio all’interno del carcere, dalla intrapresa attività di studi universitari con il
superamento di due esami del corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali previa
concessione di permessi premio, dal costante supporto della famiglia d’origine, dall’assenza di
ulteriori condanne e di procedimenti pendenti, nonché di collegamenti, nell’attualità, con la
criminalità organizzata, i Giudici di Sorveglianza hanno rigettato le istanze del ricorrente
attribuendo un peso specifico maggiore a elementi, ancorati al passato, quali la “originaria
pericolosità del soggetto, desumibile dalla gravità dei reati commessi e delle vicende penali in
cui è stato coinvolto, che lo hanno visto inserito o, comunque, collegato ad ambienti criminali
operanti nel settore del narcotraffico nonché a contesti di tipo associativo facenti capo a cosche
della criminalità organizzata della zona di appartenenza…”.
A quest’ultimo riguardo, i Giudici di merito hanno valorizzato una segnalazione dei
Carabinieri di Locri, secondo la quale l’ANGILLETTA, sottoposto agli arresti domiciliari presso

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penali e sulla generica pericolosità del medesimo, senza alcun riferimento alle relazioni in atti e

l’abitazione dei genitori, in data 13.12.2010 si era incontrato nel luogo degli arresti con Ritorto
Antonio, affiliato alla ‘ndrina Ursino di Gioiosa Ionica.
A prescindere dal fatto che tale episodio fosse stato o meno considerato ostativo dallo
stesso Tribunale di Sorveglianza nel concedere al ricorrente la riduzione di 45 giorni di
liberazione anticipata per il semestre d’interesse (17.10.2010-16.4.2011), manca, in ogni
caso, nel provvedimento impugnato un apparato argomentativo che consenta di comprendere
in modo adeguato e convincente per quale ragione sia stato conferito un peso prevalente ad
elementi appartenenti comunque al passato criminale dell’ANGILLETTA, trascurando, per

favorevole dell’équipe competente, condensata nelle relazioni di sintesi, e dalle informazioni di
polizia, anch’esse favorevoli al ricorrente, circa l’assenza di ulteriori condanne, procedimenti
pendenti e collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Lo squilibrio oggettivo della motivazione discende anche dalla valorizzazione di una
vicenda giudiziaria (l’unica per la quale l’ANGILLETTA è stato condannato) che il Tribunale
reggino, nel corpo dello stesso provvedimento de quo, ha ricondotto a “un momento di
difficoltà incontrato” dal ricorrente “nella sua attività di commerciante”,

riconoscendone,

quindi, il carattere di occasionalità.
Tali considerazioni concorrono a determinare l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, con rinvio al Tribunale di
Sorveglianza di Reggio Calabria per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di
semilibertà e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013

Il Consiglier

sore

Il Presidente

converso, una serie di elementi, aggiornati, di segno positivo, scaturiti dall’osservazione

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