Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7749 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7749 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Jovanovic Mario, nato in Francia il 7/08/1989
contro l’ordinanza emessa 10/11/2014 dal G.i.p. del Tribunale di Milano nel
procedimento nnn.13141/2012 RGNR e 3637/2013 RGGIP;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo,
letta la requisitoria del P.G. per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 24/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.49 del
4/03/2014, ha annullato l’ordinanza con la quale il 10/5/2013 il G.i.p. del
Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione di Jovanovic Mario, 5-ecitt
presentata ex art.263, comma 5, cod.proc.pen. / al provvedimento con il quale il
26/2/2013 era stata rigettata la sua istanza di restituzione della somma di euro
279.250, in contanti oggetto di sequestro probatorio effettuato a seguito di

ordinanza 10/11/2014, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha nuovamente rigettato& 1,1(

opposizione sotto un profilo diverso da quello considerato dalla Corte di
Cassazione – evidenziando che, in realtà, al momento del sequestro ( Jovanovic
aveva, con spontanee dichiarazioni (puntualmente riportate nelle pagine 4-5
dell’ordinanza), negato che la somma fosse in suo possesso e, anzi, affermato di
ignorare che fosse dentro la valigia collocata nella sua stanza e a chi
appartenesse.
2. Il ricorrente assume sussistere violazione degli articoli 263 e 354
cod.proc.pen. e pretende la restituzione della somma i adducendo che i beni
oggetto del sequestro revocato devono essere restituiti a colui al quale sono stati
sequestrati.
3. Con atto depositato il 22/07/2015, il Procuratore Generale chiede che il
ricorso sia rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, mancando la prova diretta, nonché contraria alle dichiarazioni,
pienamente utilizzabili, di Jovanovic, della attribuibilità del denaro allo stesso.
4. L’art.262, comma 1, cod.proc.pen. prescrive che, quando vengono meno i
presupposti del sequestro probatorio, “le cose sequestrate sono restituite a chi
ne abbia diritto”, che non necessariamente di identifica con colui al quale sono
state sequestrate. Il soggetto che richiede la restituzione della cosa sequestrata
deve fornire la prova rigorosa della esistenza di un suo diritto legittimo su di
essa, non potendosi prescindere, ai fini dell’accoglimento dell’istanza,
dall’accertamento dello jus possidendi (Cass.pen.: Sez.Un., nn.10372/1995,
Rv.202268, 9149/1996, Rv.205705; Sez.1, n.8997 del 13/02/2008, Rv.239517;
Sez.5, n.9284 del 15/10/2014, dep.2015, Rv.62892.
5. Il ricorrente non ha dimostrato di avere diritto alla restituzione. Anzi, le
dichiarazioni richiamate dal G.i.p. nel suo provvedimento indicano che egli stesso
escludeva di possedere le cose sequestrate e non accampava alcun

jus

possidendi,affermando, anzi, di ignorare l’esistenza stessa del denaro. Pertanto il
suo ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse.
2

perquisizione nella camera da lui occupata. In sede di giudizio di rinvio, con

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 24/11 2015.

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