Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7748 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7748 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IELO CARMELO N. IL 29/04/1960
avverso la sentenza n. 1427/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava la decisione di primo grado con la quale Carmelo Ielo veniva condannato, cn
la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena mesi nove di
reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 9, comma 2, legge n.1423
del 1956 per non avere portato ed esibito in più occasioni la carta di permanenza
prescritta.
denunciando la violazione di norma processuale avuto riguardo al mancato riconoscimento
del legittimo impedimento dell’imputato come documentato dal certificato medico.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio della
motivazione in ordine alla configurabilità del reato trattandosi di condotta occasionale e
scusabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello
adeguatamente motivato sul punto ritenendo corretta la valutazione del primo giudice in
ordine alla insussistenza del legittimo impedimento dell’imputato.
Tutte le restanti censure del ricorrente si sostanziano in rilevi di merito la cui
valutazione è preclusa in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,