Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7747 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7747 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALANCA STEFANO N. IL 21/08/1967
avverso l’ordinanza n. 4600/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

v

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino
respingeva il reclamo proposto da Stefano Calanca avverso il provvedimento del
magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata
in relazione al periodo tra il 3.6.211 ed il 3.6.212, tenuto conto della mancanza
della regolarità della condotta.

Ricorre

l’interessato,

personalmente,

lamentando

il

mancato

riconoscimento del beneficio quanto meno per il semestre dal 3.6.2011 al
3.12.2011, assumendo che in tale periodo aveva mantenuto condotta regolare
presentandosi all’ufficio UEPE nei giorni previsti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di
fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati in conformità con i
principi di diritto affermati da questa Corte in materia di liberazione anticipata.
A fronte di ciò, il ricorrente propone censure in fatto finalizzate ad una
rivalutazione non consentita nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.

2.

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