Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7746 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7746 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORRIDENTE LUIGI EMILIO N. IL 31/05/1966
.401-13 ,204
avverso la sentenza n. 3168,2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava la decisione di primo grado con la quale Luigi Emilio Sorridente veniva
condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui
all’art. 9, comma 2, legge n.1423 del 1956.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando la violazione di norma processuale rilevando di non avere ricevuto alcuna
applicazione della misura di prevenzione.
Con atto pervenuto il 22.10.2013 sono stati proposti motivi nuovi con i quali si
deduce l’omessa notifica al difensore della fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di
appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, dagli atti risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato
regolarmente notificato a mani dell’imputato.
Del tutto generico è il rilievo in ordine alla mancata notifica del provvedimento di
applicazione della misura di prevenzione a fronte della circostanza accerta nel giudizio
avuto riguardo alla conoscenza delle prescrizioni imposte al ricorrente con la misura.
Quanto al motivo nuovo, all’evidenza tardivo, deve rilevarsi che non è stato dedotto
nel giudizio nel quale, peraltro, difensore di fiducia risulta l’Avv.to Benito Infantino.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.
notifica della citazione per il giudizio, né di avere avuto notifica del provvedimento di