Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7745 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7745 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STREFEZZA MICHELE N. IL 10/05/1955
avverso la sentenza n. 1190/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
02/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

.,

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno
confermava la sentenza di primo grado con la quale Michele Strefezza veniva
condannato, con la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti
generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni sette
e mesi tre di reclusione in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e
tentato omicidio, come specificamente contestati, commessi in danno dei
Carabinieri.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando la violazione di legge e d il vizio di motivazione in ordine
alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentato omicidio, in specie, sotto
il profilo della sussistenza della idoneità degli atti e dell’elemento soggettivo.
Si rileva che l’imputato non ha mai tentato di colpire l’Amoruso e,
comunque, non ha reiterato l’azione; quindi, il fatto accertato al più può
configurare il reato di minaccia o di tentata lesione.
Con atto pervenuto il 14.10.2013 il ricorrente ribadisce le medesime
doglianza al fine di replicare in ordine alla inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tutte le doglianze del ricorrente, ad avviso del Collegio, sono volte ad una
valutazione alternativa rispetto a quella del giudice di merito che ha esaminato
compiutamente le questioni dedotte con l’atto di appello argomentando con
motivazione immune dai vizi denunciati.
In specie, è stata sottolineata l’attendibilità di quanto riferito dalla persona
offesa e dagli altri operanti della p.g. e con riferimento ai rilievi mossi dal
ricorrente in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di tentato
omicidio, la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente la propria
valutazione facendo corretta applicazione dei principi di diritto più volte affermati
sul punto da questa Corte di legittimità, evidenziando la natura dell’arma che era
stata indirizzata ad una parte vitale del corpo della vittima.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
2

A

e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso il 12 novembre 2013.

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