Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7744 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7744 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEYE AMETH N. IL 20/10/1989
avverso la sentenza n. 4796/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

e,

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino

confermava la decisione di primo grado con la quale Ameth Seye veniva
condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di
reclusione per il reato di cui all’art. 5 comma 8 bis T.U. Imm..

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,

responsabilità ribadendo di essersi limitato ad acquistare il documento falso in
Portogallo. Rileva, altresì, che nessun accertamento è stato effettuato presso le
competenti autorità in relazione alla falsità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, all’evidenza, è fondato esclusivamente su censure di merito volte
ad una non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento
della decisione dei giudici di merito adeguatamente motivata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

personalmente, denunciando il vizio della motivazione in ordine alla prova della

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