Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7743 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7743 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

Data Udienza: 12/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJONI VINCENC N. IL 30/12/1968
avverso l’ordinanza n. 1894/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

DEPOSTrATA i
IN CANCELLERIA

18 FEB 2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava
le istanze presentate da Gjoni Vincent, volte all’ammissione alle misure alternative
dell’affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare.
A ragione il tribunale rilevava la mancanza di idoneità dell’attività lavorativa ed
evidenziava che, pur essendo regolare la condotta intramuraria, il condannato, gravato da
numerose pendenze che dimostrano elevato rischio di recidiva, aveva appena iniziato a

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,
personalmente, rilevando di avere ottimi rapporti con i familiari, di non avere alcun
problema lavorativo e di avere positivamente fruito di tre permessi premio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La concessione delle misure alternative alla detenzione implica un giudizio
prognostico attinente alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del
condannato ma anche alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati.
Tenuto conto dell’effettiva e ampia portata precettiva della funzione rieducativa della
pena, la concedibilità o meno delle misure alternative alla detenzione postula la
valutazione, in concreto, delle specifiche condizioni che connotano la posizione individuale
del singolo condannato e delle diverse opportunità offerte da ciascuna misura secondo il
criterio della progressività trattamentale. Detta valutazione deve, all’evidenza, essere
rappresentata nella motivazione del provvedimento connotata dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e di logicità sui quali può intervenire il sindacato di legittimità.
Osserva il Collegio che dal tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata si
evincono in maniera completa e coerente le argomentazioni logico-giuridiche che il
tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento del diniego delle misure alternative
richieste.
Deve rilevarsi, altresì, che le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di
mero fatto che non possono trovare accesso nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammend
Cos deciso, il 12 novembre 2013.

fruire di permessi premio.

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