Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7742 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7742 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAROGLIO ALDO MAGGIORINO N. IL 19/04/1949
avverso la sentenza n. 18/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
TORINO, del 12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

e-

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Torino
in parziale riforma della decisione di primo grado con la quale, all’esito del
giudizio abbreviato, Aldcr —lio, ritenuta la diminuente di cui
all’art. 89 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.
62 n. 6 cod.pen., veniva condannato per il reato di omicidio, riduceva la pena ad
anni quattro e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza di

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando
la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del vizio totale di
mente di cui all’art. 88 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al
riconoscimento del vizio totale di mente in relazione al quale, come si rileva in
atti, alcuna censura è stata dedotta con l’atto di appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore dèlla cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso il 12 novembre 2013.

primo grado.

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