Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7740 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7740 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROIANNI ANTIMO N. IL 21/06/1965
avverso l’ordinanza n. 4173/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Magistrato di Sorveglianza di
Santa Maria Capua Vetere respingeva il reclamo avanzato da Antimo Mastroianni
avverso la sanzione disciplinare.
Avverso tale provvedimento il predetto dichiarava di voler proporre ricorso
per cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.

disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato

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