Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 774 del 04/04/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 774 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
IAQUONE ALESSANDRO, nato ad Atina il 15.7.1977

avverso la sentenza in data 21.4.2015 del Tribunale di Cassino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
essersi il reato estinto per oblazione;
udito il difensore avv.to Gianrico Ranaldi che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 21.4.2015 il Tribunale di Cassino ha condannato
Alessandro Iaquone alla pena di C 3.600 di ammenda ritenendolo colpevole dei
reati di cui agli artt. 146, 134 e 114 comma 1 e 159 d. Igs. 81/2008, unificati dal
vincolo della continuazione, per aver, in qualità di A.U. della EUR Costruzioni
s.r.I., lasciato che gli operai in un cantiere installato a Sora lavorassero alla
realizzazione del tetto di copertura di un edificio su una piattaforma posta al

Zst

terzo piano priva di tavola fermapiede, nonché su un mpalcato
i
non

Data Udienza: 04/04/2017

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sufficientemente protetto perché costituito da pannelli già parzialmente rotti e
disposti oltre la postazione di lavoro adibita alla preparazione della malta
cementizia e per aver presentato agli ispettori del lavoro una copia del piano di
montaggio e smontaggio del piano metallico incompleto in quanto privo del
posizionamento degli ancoraggi nel disegno esecutivo e dell’autorizzazione
ministeriale all’impiego.
Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso in appello,
innanzi alla Corte di Appello di Roma yrconvertito, in ragione dell’inappellabilità

cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione, con trasmissione dei relativi atti a
questa Corte, con il quale si chiede l’annullamento della sentenza per
intervenuta oblazione comprovata dalla documentazione allegata al ricorso
attestante l’avvenuto versamento a seguito dell’adempimento alle prescrizioni
impartitegli dall’organo ispettivo, della somma dovuta nei termini di legge, e cioè
antecedentemente alla proposizione dell’azione penale, con conseguente
assoluzione dell’imputato.
Con successiva memoria depositata il 29.3.2017 ha ulteriormente illustrato
il ricorso specificando che le doglianze ivi articolate dovevano essere sussunte
sotto il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale penale

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione preliminare che si pone all’attenzione di questo Collegio
consiste nel verificare se l’atto di impugnazione, denominato “atto di appello”, e
correttamente trasmesso dalla Corte di Appello di Roma a norma dell’art. 568, 5
comma cod. proc. pen., rivolgendosi contro un provvedimento inappellabile, a
questo ufficio, possa ritenersi proposto personalmente dall’imputato, in virtù
della sottoscrizione apposta da questo alla nomina come difensori, allegata
all’atto, degli avvocati Aurora Crolla e Giuseppe Cece, non cassazionisti, i quali
figurano formalmente come estensori del ricorso, solo da essi firmato.
Premesso infatti che l’istituto della conversione della impugnazione, ispirato
al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico
trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla
impugnazione secondo le norme processuali e non comporta alcuna deroga alle
regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato del quale
deve presentare i requisiti di sostanza e forma per esso stabiliti, la mancata
iscrizione all’albo speciale dei difensori sottoscrittori del ricorso non
consentirebbe di ritenere l’impugnativa validamente proposta ai sensi
dell’art.613 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 – dep.

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delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda ex art. 593, comma 3

04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 – dep.
29/04/2011, Cipullo, Rv. 249985).
Sulla questione si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite affermando,
proprio in una fattispecie relativa ad atto di impugnazione impropriamente
definito appello, perché proposto contro un provvedimento inappellabile, che
debba intendersi proposto personalmente dall’imputato il ricorso che, pur
formalmente sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, rechi tuttavia in calce l’atto di nomina del difensore sottoscritto

condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono
giuridicamente ritenersi fatti propri dall’imputato, il quale se ne assume la
paternità (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008 – dep. 23/12/2008, D’Avino, Rv.
241355), specificandosi in motivazione che l’esigenza del rigido rispetto delle
forme che ragionevolmente ispira la disciplina delle impugnazioni non può
costituire un ostacolo alla interpretazione della reale intenzione della parte, ove
questa sia individuabile in base a scopo e contesto della comunicazione. La
stessa interpretazione è stata seguita da altra pronuncia di questa stessa
Sezione che ha ritenuto, non ravvisando ragioni per discostarsi dal principio
enunciato allorquando la procura al difensore risulti apposta a margine dell’atto,
ugualmente riconducibile all’imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto
da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, rechi
tuttavia a margine l’atto di nomina del difensore sottoscritto dalla parte (Sez. 3,
n. 28961 del 06/06/2012 – dep. 18/07/2012, Mele, Rv. 25320401).
Non si ritiene tuttavia che il principio sopra esposto possa attagliarsi alla
fattispecie in esame, la cui peculiarità è costituita dal fatto che la procura
speciale conferita dalla parte ai difensori non risulta apposta a margine o in calce
a ricorso, bensì su foglio separato ad esso solo materialmente allegato. In tal
caso l’assenza di qualsiasi collegamento tra il ricorso e la procura che potrebbe
essere stata rilasciata anche anteriormente alla redazione materiale
dell’impugnativa, possibilità questa espressamente contemplata dall’art.37 disp.
att. cod. proc. pen., non consente di ritenere che la sottoscrizione apposta dalla
parte alla scrittura privata richiesta dall’art.122 cod. proc. pen. ai fini del
conferimento del mandato difensivo possa rivestire valore di condivisione della
dichiarazione e dei motivi del ricorso, mancando, a monte, gli elementi per
ritenere che gli stessi siano stati conosciuti dall’imputato. L’esigenza del rispetto
delle forme che ispira la disciplina delle impugnazioni esclude pertanto che possa
reputarsi rispondente alla reale volontà della parte l’assunzione di paternità del
ricorso in virtù della sottoscrizione apposta alla nomina dei due difensori che
figurano formalmente gli estensori del gravame solo da essi firmato, atteso che
la dichiarazione di nomina in tal caso non seguendo materialmente la firma dei

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dall’imputato, in quanto tale atto ha un implicito, ma evidente valore di

suddetti avvocati sullo stesso foglio – a differenza di quanto accade nell’ipotesi di
procura apposta a margine o in calce al ricorso purchè in prosecuzione del
contenuto della stessa impugnativa e dunque o sul medesimo foglio o comunque
su quello finale -, non può ritenersi parte integrante dell’atto cui è stata spillata.
In tal senso si registra un precedente arresto di questa Corte che ha affermato, a
proposito di analoga fattispecie, che non possa intendersi proposto
personalmente dall’imputato il ricorso che, formalmente sottoscritto da difensore
non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, rechi un ulteriore

sottoscritta dall’imputato (Sez. 3, Sentenza n. 19173 del 13/01/2015 – dep.
08/05/2015, Storari, Rv. 263372)
La mancata ascrivibilità del ricorso all’imputato non consente, in conclusione )
di superare la causa di inammissibilità prevista dall’art.613, 1 comma cod. proc.
pen.. Tale causa di inammissibilità, secondo costante orientamento di questa
Corte, è considerata dipendente da vizio originario dell’atto, che rendendolo
inidoneo alla finalità processuale perseguita, ovverosia alla valida instaurazione
del giudizio di impugnazione, è insuscettibile di sanatoria e si estende, a norma
dell’art.586, 4 comma cod. proc. pen.. anche alla memoria successiva, peraltro
tardivamente depositata rispetto ai termini fissati dall’art.586, 4 comma cod.
proc. pen., indipendentemente dal mutamento del difensore che pure risulta
iscritto all’Albo speciale di questa Corte.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in
relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al
versamento di una somma equitativamente liquidata in favore alla Cassa delle
Ammende

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 4.4.2017

Il Consigliere estensore
Donatella ,alterio
o

Il Presidente
Al4 eaveses.y.

foglio spillato contenente la nomina del difensore per il grado di appello

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