Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7739 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7739 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDI CATALDO N. IL 21/12/1966
avverso l’ordinanza n. 2966/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

4
4.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere respingeva il reclamo proposto da Cataldo Ricciardi avverso il
provvedimento con il quale il consiglio di disciplina della casa circondariale di Carinola
aveva disposto l’esclusione dall’attività in comune per giorni dieci.
Il Magistrato di sorveglianza rilevava che l’amministrazione penitenziaria aveva
rispettato le norme che regolano il potere disciplinare.

ad una sola persona per la salvaguardia delle condizioni igieniche come si rileva
dall’allegato disegno della cella.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente muove censure esclusivamente di merito in ordine alle ragioni
che lo avevano indotto al comportamento sanzionato disciplinarmente.
Come è noto, i provvedimenti disciplinari sono sottoposti a controllo giurisdizionale
limitatamente alla legalità dei modi di esercizio del potere da parte delle autorità titolari
dell’azione disciplinare all’interno degli istituti di pena (Sez. 1, n. 46051, 4.11.2004,
Gangi; Sez. 1, n. 47875, 29.10.2004, Russo), con esclusione del sindacato sul merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2012.

2. Ricorre l’interessato, personalmente, lamentando che lo spazio della cella è idoneo

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