Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7737 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7737 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIPICELLA PIETRO GIUSEPPE N. IL 04/08/1962
avverso la sentenza n. 66/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava la sentenza di primo grado con la quale Pietro Giuseppe Pipicella, veniva
condannato, con la recidiva contestata, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in
relazione all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956, per avere violato le prescrizioni della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno.
Ad avviso della Corte territoriale dovevano ritenersi infondate le doglianze
dell’appellante sia in ordine alla configurabilità della fattispecie contestata ed in specie

dall’imputato.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento soggettivo della fattispecie contestata che, pur prevedendo il dolo generico,
richiede comunque la coscienza e volontà dell’azione di inadempimento degli obblighi,
tenuto conto che si tratta di condotta occasionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano per gran parte in censure di fatto, volte ad
una valutazione alternativa di quanto emerso nel processo non consentita nel giudizio di
legittimità a fronte della adeguata motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo
alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

all’elemento psicologico che non può essere escluso in ragione della dimenticanza asserita

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