Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7736 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7736 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZINDATO FRANCESCO N. IL 13/06/1977
avverso la sentenza n. 255/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

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RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava la sentenza di primo grado con la quale Francesco Zindato, all’esito del
giudizio abbreviato, veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione in relazione
all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956, per avere violato le prescrizioni della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno frequentando
abitualmente soggetti pregiudicati.

denunciando la violazione di legge con riferimento alla configurabilità della fattispecie di
cui al comma 2 dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956, dovendosi ritenere sussistente la
violazione del comma 1 della citata disposizione, atteso che non vi era stata violazione
dell’obbligo di soggiorno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
E’ orientamento consolidato quello secondo il quale, a seguito della modifica di cui al
d.l. n. 144 del 2005, l’art. 9, comma 2, legga n. 1423 del 1956 punisce come delitto
qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da
quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti
alla sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 8412, 27/01/2009, rv. 242975).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,

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