Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7735 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7735 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI LEGGE DOMENICO N. IL 15/05/1987
avverso il decreto n. 6/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
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lette/sentitc4e conclusioni del PG Deg.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/10/2015

i

Ritenuto in fatto e diritto
1. Con la decisione impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato
l’applicazione, disposta dal Tribunale di Latina, della misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale in danno Di Legge Domenico.
2. Impugna il proposto g tramite il difensore fiduciario, all’uopo adducendo due
diversi motivi, entrambi manifestamente infondati / tanto da portare il ricorso alla
deriva della inammissibilità, in linea con le conclusioni scritte assunte dalla
Procura Generale con la requisitoria acquisita in atti.

riguardo al compiuto contenuto del decreto di fissazione dell’udienza, il quale,
secondo quanto prospettato in ricorso, non recava alcun riferimento ai
presupposti di fatto utili alla applicazione della misura né conteneva una
descrizione della categoria di soggetti cui ascrivere il giudizio di pericolosità
rivendicato in danno del ricorrente.
Tanto avrebbe inciso sulle prospettive di difesa del ricorrente.
3.1. Il motivo, a tacer d’altro, è manifestamente contraddetto dalla circostanza,
segnalata già nel provvedimento impugnato, in forza alla quale al decreto di
citazione venne allegata, quale parte integrante le stesso, la richiesta della
Procura volta alla applicazione della misura di prevenzione poi adottata.
Il richiamo per relationem al contenuto della richiesta rende giustizia della
manifesta infondatezza della doglianza, avendo avuto il ricorrente, grazie al
tenore della proposta, una piena e immediata conoscenza del portato indiziario
sotteso alla richiesta nonché del petitum posto a fondamento della misura poi
applicata.
Risulta dunque smentito in radice ogni possibile vulnus alle prospettive di difesa
ascritte al proposto.
4.

Lamenta ancora il ricorrente violazione di legge e assoluto difetto di

motivazione quanto al tema della attualità della pericolosità, considerando
all’uopo la detenzione, protratta da tempo ( segnatamente dal luglio del 2002 ),
del Di Legge, tale da incidere necessariamente sul relativo giudizio.
4.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Va ribadito che, in tema di misure di prevenzione, la pericolosità sociale del
proposto deve essere attuale e, quindi, sussistente al momento della relativa
decisione, con la conseguenza che la detenzione, per un congruo lasso di tempo,
impone particolare rigore nella valutazione degli indici sintomatici della sua
persistenza, in quanto, pur non essendo incompatibile con il protrarsi della
pericolositknon ne implica “eo ipso” la persistenza.
Nel caso, la decisione impugnata ha fatto puntuale applicazione dei superiori
principi.

3. Lamenta la difesa del proposto, con il primo motivo, violazione di legge avuto

In motivazione, infatti , emerge la rigorosa indicazione di diversi indici
sintomatici della pericolosità del ricorrente, descritti in termini tali da rendere
palesemente recessivo, nel giudizio all’uopo speso sul punto, il dato della
detenzione, peraltro in atto da un lasso di tempo non così determinante (
rispetto alla valutazione resa in primo grado, poco più di un anno).
Nel fotografare l’intensità della pericolosità del ricorrente , attuale malgrado la
custodia inframuraria in atto al momento della applicazione della misura di
prevenzione personale oggi in contestazione, assumono un portato decisivo:

misura di prevenzione personale ;
– la considerazione per la quale, ciò malgrado, negli anni di applicazione della
detta misura, il Di Legge ebbe a rendersi protagonista di diverse violazioni delle
relative prescrizioni ( tra il maggio del 2009 e l’agosto del 2010, ben 10);
– l’ulteriore rilievo legato alla riscontrata insensibilità del proposto rispetto al
pregresso intervento in prevenzione, dato confermato oltre che dalle citate
violazioni anche e soprattutto dagli ulteriori fatti di reato segnalati ( il Di Legge
risulta arrestato nel 2009 per lesioni aggravate, nel 2011 per la violazione della
disciplina inerente le sostanza stupefacenti e rapina aggravata, nel 2012 per
furto e ricettazione).
Dati questi che tradiscono, senza margini di dubbio, un livello di pericolosità che
non risulta minimamente scalfito dallo stato di detenzione del ricorrente al
momento della decisione assunta nel merito; ciò in linea con il percorso
criminale del proposto, abitualmente dedito all’attività criminale senzagAuzioni di
continuità i malgrado il pregresso intervento in prevenzione e i diversi periodi di
detenzione patiti, mai di ostacolo ad una reiterata e quanto più variegata attività
delittuosa .
Da quila inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
determinata in via di equità nei termini precisati nel dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2015
Il Consigliere estensore

– il riferimento al fatto che il ricorrente era già stato sottoposto nel 2008 a

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