Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7735 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7735 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO FRANCESCO N. IL 03/11/1957
avverso l’ordinanza n. 181/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6.7.2011 il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo
quale giudice dell’esecuzione, disponeva la confisca, ai sensi dell’art. 12

sexies

d.l. n. 306 del 1992, di alcuni oggetti sequestrati nel procedimento a carico di
Francesco Gallo, condannato con sentenza del 16.10.2000 per il reato di cui
all’art. 416

bis cod.pen..

Avverso detto provvedimento il Gallo proponeva ricorso per cassazione che

competenza ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen., rigettava. In
particolare, riteneva infondata l’opposizione, atteso che dalla motivazione della
stessa sentenza di condanna del Gallo emerge una evidente sproporzione tra il
valore dei beni in sequestro ed il reddito nullo del predetto negli anni cui si
riferisce l’imputazione (dati tratti dall’agenzia delle entrate) e che nessun
elemento nuovo è stato introdotto circa la giustificazione della provenienza dei
beni.

2. Avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione il Gallo, a mezzo del
difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente, in primo luogo, rileva che sussiste un conflitto negativo di
competenza perché due giudici hanno ricusati di prendere cognizione della
richiesta di restituzione dei beni oggetto di sequestro e tale conflitto non è stato
superato non avendo il giudice che ha provveduto indicato le ragioni della
ritenuta competenza. Quindi il Tribunale di Torre Annunziata dove trasmettere gli
atti alla Corte di cassazione per la decisione sul conflitto.
Rileva, altresì, che «è contrario al nostro ordinamento ritenere confiscabile
beni sequestrati ben quindici anni prima».
Lamenta, quindi, che su tutti i predetti rilievi formulati con l’opposizione il
tribunale non ha motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà
contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del
medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.
Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di
conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può
sollevare conflitto e non già le parti, le quali sono abilitate a denunciare
unicamente una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale.
2

veniva qualificato opposizione che il suddetto tribunale, ritenuta la propria

Anche in presenza di un atto di parte, qualificato come denuncia di conflitto,
il giudice è tenuto a disporne l’immediata trasmissione alla Corte di Cassazione,
ai sensi dell’art. 30, comma 2, cod. proc. pen. solo in quanto il contenuto
dell’atto di parte, da questa qualificato come denuncia o “sollecitazione” di
conflitto, corrisponda esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen..
Tale condizione non si verifica nella specie, atteso che il Tribunale di Torre
Annunziata disponendo la confisca con provvedimento del 6.7.2011 ha ritenuto
la propria competenza, poi ribadita con il successivo provvedimento di rigetto

aventi diritto in quanto accertato provento di rapina commessa in provincia di
Padova.
Del tutto generici sono i rilievi del ricorrente in ordine alla confiscabilità dei
beni in oggetto essendosi limitato a lamentare il lungo tempo trascorso dal
sequestro, mentre correttamente il tribunale, giudice dell’esecuzione, ha
affermato che la confisca può essere disposta, ai sensi dell’art. 12 -sexies d.l. n.
306 del 1992, anche in sede di esecuzione laddove ne sussistano i presupposti
che sono stati specificamente indicati sia nel provvedimento che ha disposto la
confisca che in quello impugnato e sui quali il ricorrente non muove alcuna
contestazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così eciso, il 12 novembre 2013.

dell’opposizione, dando atto, altresì, che solo alcuni beni erano stati restituiti agli

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