Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7733 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7733 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOTA MAKSIM N. IL 16/03/1976
SOTA LORENC N. IL 22/06/1972
avverso la sentenza n. 331/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 12/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova
confermava la decisione di primo grado con la quale, all’esito del giudizio
abbreviato, Sota Maksim e Sota Lorenc venivano condannati rispettivamente alla
pena di anni uno di reclusione e di otto mesi di reclusione per i reati loro
rispettivamente ascritti di cui agli artt. 497 -bis cod.pen. e 5 T.U. Imm..
mezzo del difensore di fiducia, con un unico atto denunciando la violazione di
legge ed il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della entità della
pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, invero generico, è manifestamente infondato e, pertanto, deve
essere dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale, infatti, ha motivato con argomenti esenti da vizi logici,
valorizzando le numerose precedenti condanne che risultano a carico dei
ricorrenti ed ha evidenziando che non è stata applicata la recidiva a Sota Maksim
ed a Sota Lorenc è stata inflitta la pena nel minimo edittale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
74— condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
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sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille,v11 sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrenti al pagamento delle
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spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.
2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, a