Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7731 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7731 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASSANO PAOLO N. IL 21/05/1977
avverso la sentenza n. 96/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale
riforma della decisione di primo grado, riduceva ad mesi due di arresto ed euro
100 di ammenda la pena inflitta a Paolo Cassano in relazione al reato di cui
all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere portato senza giustificato motivo fuori
dall’abitazione un coltello da macellaio con lama lunga cm. 13.

fiducia, il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità. Afferma,
in specie, che, la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla esistenza
di un riscontro idoneo a supportare l’affermazione che l’imputato era tornato in
piazza per utilizzare il coltello contro le persone con le quali aveva avuto un
diverbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato esclusivamente su censure in
larga parte di merito precluse alla valutazione del giudice di legittimità. Peraltro,
la circostanza sulla quale si fonda il rilievo difensivo non è rilevante ai fini della
prova della sussistenza del reato contestato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di

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