Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7730 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7730 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARANO DOMENICO N. IL 12/02/1975
avverso la sentenza n. 1055/2007 TRIBUNALE di VASTO, del
09/05/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vasto, in composizione
monocratica condannava Antonio Buda e Domenico Scarano , con le circostanze
attenuanti generiche, alla pena di euro 150 di ammenda per il reato di cui all’art.
651 cod. pen. per avere rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità
personale al personale della Polizia di Stato.

Scarano, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in
relazione all’art. 651 cod. pen. per insussistenza del reato, quanto meno per
carenza dell’elemento psicologico, atteso che il predetto aveva fornito le proprie
generalità non appena recuperate le capacità essendo scemato lo stato
confusionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato esclusivamente su censure in fatto non sindacabili in
questa sede, avendo, peraltro il tribunale compiutamente motivato in ordine alla
configurabilità del reato contestato. Peraltro, va ricordato che il reato di cui
all’art. 651 cod. pen. è configurabile per il solo fatto che vengano rifiutata
l’indicazione delle generalità (Sez. 6. n. 34689, 03/07/2007, Tedesco, rv.
237606).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro
1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, lo

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