Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 773 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 773 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLITO ALFONSO nato il 19/04/1985 a BRINDISI
GRASSI ANTONIO nato il 11/03/1987 a BRINDISI
avverso la sentenza del 10/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 10/02/2016, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di
BRINDISI, in data 24/03/2015, pei confronti di POLITO ALFONSO, GRASSI
A.114,
ANTONIO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui alli art. 624 CP -pia_O
gravel)nW.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati. Entrambi i ricorrenti
deducono:
-violazione di legge in relazione all’art. 192 cod proc pen in punto
della parte offesa. Il motivo è manifestamente infondato. Il percorso
argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da
questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa – cui non si
applicano le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. – possono
essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a
quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,
Rv. 265104).
-Violazione di legge con riferimento agli artt. 62-69-133 cod pen. con
riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in
regime di prevalenza. Il motivo è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio
di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, come nel
caso in esame, per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016
dichiarazione di penale responsabilità con riferimento al giudizio di attendibilità