Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 773 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 773 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NARETTO ROBERTO N. IL 12/12/1966
avverso l’ordinanza n. 5856/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 22/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. R– 0

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Uditi difensor Avv.;

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CYLI

Data Udienza: 03/12/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 22.1.2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva le istanze di
NARETTO ROBERTO con le quali aveva chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali e in
subordine la detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il Naretto era stato condannato per il delitto di
estorsione alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e che doveva scontare un residuo pena di
anni 2, mesi 10 e giorni 24 (inizio pena 19.10.2012 – fine pena 11.9.2015).

risultava corretto; che aveva risarcito le parti lese; che aveva svolto attività lavorativa anche
nel periodo in cui era stato ristretto agli arresti domiciliari; che aveva ammesso di aver fatto
un grave errore. La relazione aveva concluso con parere favorevole alla concessione dei
benefici richiesti, pur dando atto della brevità del periodo di osservazione in carcere.
Il Tribunale di sorveglianza respingeva l’istanza di affidamento in prova, considerando la
gravità del reato in espiazione; la incompletezza della relazione di sintesi; la mancanza di
prove del completo distacco e della critica revisione del vissuto criminale da parte del
condannato.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Naretto Roberto,
chiedendone l’annullamento per inosservanza dell’art. 47 O.P. ed erronea applicazione della
legge penale.
Il Tribunale di sorveglianza aveva tenuto conto solo della gravità del fatto, senza considerare la
successiva evoluzione della personalità del ricorrente, desumibile dall’impegno nell’attività
lavorativa, svolta anche negli otto mesi trascorsi agli arresti domiciliari; le positive informazioni
fornite dagli assistenti sociali; l’assoluta mancanza di collegamenti con ambienti criminali;
l’inserimento in un nucleo familiare unito; le positive informazioni dei Carabinieri; la concreta
possibilità di svolgere, in caso di concessione dell’affidamento, una regolare attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento in prova al servizio
sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è
finalizzato l’istituto, non possono, di per sè, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso
negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i negativi
precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, ne’ può richiedersi, in positivo, la
prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,
essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto
processo critico sia stato almeno avviato (V. Sez. 1 sentenza n. 6153 del 19.11.1995, Rv.
203154).

1

Dava atto che dalla relazione di sintesi risultava che il comportamento del Naretto in carcere

La motivazione dell’ordinanza impugnata appare inadeguata e sostanzialmente contraddittoria,
poiché, da una parte, afferma di non ravvisare nel comportamento del Naretto indici concreti di
una effettiva revisione della precedente condotta deviata, ma, d’altra parte, riconosce una
serie di significativi indici della richiesta revisione critica, quali il risarcimento dei danni
cagionati alle parti lese, l’attività lavorativa svolta anche nel periodo trascorso agli arresti
domiciliari, la correttezza del comportamento serbato nel periodo di detenzione in carcere,
l’ammissione, riportata nella relazione di sintesi, di aver commesso un grave errore.

nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, e la brevità del periodo di osservazione in carcere
non può essere, di per sé, motivo sufficiente per negare il processo di revisione da parte del
condannato, sia perché comunque la relazione di sintesi aveva espresso un parere favorevole
alla concessione anche dell’affidamento in prova, in ragione del comportamento tenuto dal
condannato dopo la commissione del reato, sia perché, per essere ammessi al suddetto
beneficio, è sufficiente che il processo critico sia stato avviato, e nel caso di specie, oltre a
risultare avviato alla stregua degli stessi indici indicati nell’ordinanza, non vi è alcuna smentita
all’asserzione della difesa (riportata nelle premesse dell’ordinanza impugnata) che il Naretto
non aveva alcun collegamento con ambienti di criminalità organizzata.
Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per
nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma in data 3 dicembre 2013
Il consigliere estensore

Non si è tenuto conto, inoltre, delle informazioni dell’autorità di polizia preposta al controllo,

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