Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7728 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7728 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANAVE MICHELE N. IL 28/05/1969
avverso l’ordinanza n. 2817/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2013 il Tribunale di Sorveglianza
di Bari rigettava l’istanza, proposta da Michele Lanave, diretta ad ottenere la
liberazione anticipata per il periodo dall’11/8/2011 all’11/2/2012 in ragione
dell’infrazione disciplinare commessa dal condannato.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della Casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione,
riservando ad un atto separato a firma del difensore la formulazione dei relativi
motivi, senza che però ciò sia avvenuto.
La totale carenza delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto il
ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato rende inammissibile
l’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1 lett. c). Ne discende
la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizio e di impugnazione di tale tenore, della somma

.0e
0,0 O in favore della Cassa delle Ammende
che si stima equa di eu rcill4f

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso eundanna il ricorrente al pagamento delle
C’ spese processuali e della somma di euro
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

alla Cassa delle Ammende.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA