Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7728 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7728 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANAVE MICHELE N. IL 28/05/1969
avverso l’ordinanza n. 2817/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2013 il Tribunale di Sorveglianza
di Bari rigettava l’istanza, proposta da Michele Lanave, diretta ad ottenere la
liberazione anticipata per il periodo dall’11/8/2011 all’11/2/2012 in ragione
dell’infrazione disciplinare commessa dal condannato.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
Considerato in diritto
L’impugnazione è inammissibile.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della Casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione,
riservando ad un atto separato a firma del difensore la formulazione dei relativi
motivi, senza che però ciò sia avvenuto.
La totale carenza delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto il
ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato rende inammissibile
l’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1 lett. c). Ne discende
la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizio e di impugnazione di tale tenore, della somma
.0e
0,0 O in favore della Cassa delle Ammende
che si stima equa di eu rcill4f
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso eundanna il ricorrente al pagamento delle
C’ spese processuali e della somma di euro
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
alla Cassa delle Ammende.
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento.