Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7727 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7727 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 12/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FROUFRIS EVANGELOS N. IL 24/04/1972
avverso la sentenza n. 35/2010 TRIBUNALE di ANCONA, del
20/01/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

n-,

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 20 gennaio 2010 ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. il Tribunale di Ancona applicava a Evangelos Froufris, previa concessione delle
circostanze attenuanti generiche, la pena concordata tra le parti di anni due, mesi
quattro di reclusione ed euro 188.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli
artt. 12, comma 3, lett. a), c), d) e 3-bis D.Lgs. 286/1998, contestatogli perché

extracomunitari, trasportati a bordo dell’autoarticolato dallo stesso condotto e
proveniente dalla Grecia, in Ancona il 21 dicembre 2009.
2.Avverso tale sentenza l’imputato a mezzo del suo difensore ha proposto
appello, qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di Appello di Ancona,
con il quale ha lamentato l’insussistenza della circostanza aggravante di cui alla
lett. d) dell’art. 12 comma 3 D.Lgs. n. 286/98: la condotta era stata realizzata
mediante il trasporto dei clandestini a bordo dell’autoarticolato e non della
motonave sulla quale tale veicolo era stato imbarcato e della quale l’imputato non
aveva il comando o la disponibilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce
istituto processuale, in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, una volta verificata
l’evidente insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
cod. proc. pen..
1.1 Ne consegue che, ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato non è consentito rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all’entità della pena,
tranne che la stessa sia illegale, od alla configurabilità di aggravanti o attenuanti,
non considerate o contemplate nell’accordo pattizio (ex multis: Cass., sez. 3, n.
30.11.1995, Canna, Ced Cass., rv. 203.284 e sez. VI, 18.9.2003, Cacciatori, id., rv.
227.718)
1.2 Per contro, il Tribunale ha correttamente e logicamente ritenuto
sussistente la circostanza aggravante contestata dal ricorrente sulla scorta della
stessa descrizione della condotta, contenuta nell’imputazione, indicante l’avvenuto

1

compiva atti diretti a procurare l’ingresso illegale di ventotto cittadini

trasporto degli extracomunitari a bordo di un autoarticolato, imbarcato su
motonave in servizio di linea tra la Grecia e l’Italia, quindi tra paesi differenti, nel
rispetto dello schema argomentativo proprio della sentenza di patteggiamento,
come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Unite n. 5777 del
27/3/1992, Di Benedetto, rv. 191135). L’argomentazione difensiva, secondo la
quale i clandestini non sarebbero stati trasportati a bordo dell’imbarcazione, ma
soltanto del veicolo condotto dall’imputato, per come formulata, è infondata, ma
soprattutto priva di qualsiasi fondamento logico, dal momento che non contesta in

raggiungere l’Italia, utilizzando un servizio di linea su rotta internazionale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

punto di fatto che il mezzo fosse stato trasportato dalla motonave sino a

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