Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7726 del 14/01/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 7726 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 14/01/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZENI CARLA ALBINA N. IL 05/10/1967
avverso la sentenza n. 241/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per __Dia

Udito, per la parte civile l’Avv -T-ect-Get\ ‘ 9J2A-t
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_,(AAJL-eu 9/2 Q.
Uditi difensor Avv.
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Ritenuto in fatto
1. Tratta a giudizio con l’imputazione di cui al comma II dell’art 388 cod.pen., Zeni
Carla è stata assolta dal Tribunale di Trento per la ritenuta insussistenza del
fatto.

2. Interposto appello, la Corte di Appello di Trento, con la sentenza oggi
impugnata, ha integralmente riformato la decisione assunta in primo grado,

3. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria ritenuta fondata dai Giudici
distrettuali, la Zeni avrebbe frustrato l’esecuzione del provvedimento possessorio
reso nei suoi confronti dal Tribunale di Trento in esito al ricorso proposto dalle
odierne persone offese, costituite parti civili; provvedimento con il quale veniva
imposto alla imputata di reintegrare i suddetti ricorrenti nel possesso, con
transito a piedi e con mezzi meccanici, della stradina di collegamento tra i cortili
delle abitazioni degli stessi e la strada provinciale, rimuovendo al fine da detta
stradina e dall’accesso alla stessa ogni possibile ostacolo.
La Zeni, infatti, prima dell’azione di spoglio, aveva illegittimamente apposto una
fioriera all’ingresso di tale stradina, impedendone accesso e recesso alle parti
civili. Intervenuto il provvedimento possessorio a tutela delle ragioni prospettate
dalle parti civili, la Zeni avrebbe poi collocato a margine della detta stradina ed a
confine con la proprietà esclusiva della stessa, alcuni paletti mobili,
posteggiando altresì la propria autovettura in modo tale da frustrare
parzialmente l’esecuzione del citato provvedimento ( rendendo difficilmente
accessibile la via pubblica con direzione verso destra così da limitare l’area
percorribile).

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputata tramite il difensore
di fiducia, lamentando, in prima battuta, violazione di legge processuale, perché
il giudizio della Corte si sarebbe fondato sulle dichiarazioni di Viola Walter e Viola
Luciano, assunte a seguito di indagini difensive, non utilizzabili perché non
precedute dall’avvertimento imposto dal comma III dell’art. 391 bis
cod.proc.pen..
Viene addotto, ancora, difetto di motivazione perché mancherebbe un confronto
puntuale e argomentato con gli elementi probatori indicati dal Tribunale a
sostegno dell’assoluzione resa in primo grado, avendo la Corte :
trascurato di assegnare , in particolare, il dovuto rilievo al tenore delle relazioni
di servizio dei Carabinieri operanti ( in particolare quella del 1 ottobre 2010 a

1

condannando l’imputata alla pena ritenuta di giustizia.

firma del maresciallo Olivo), nonché al verbale dell’ufficiale giudiziario del 16
dicembre 2010 ( attestante l’agevole percorribilità della strada);
omesso di valutare le dichiarazioni delle persone offese con il rigore imposto
dall’interesse comunque sotteso alle stesse ;
utilizzato a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa il secondo
provvedimento reso a tutela della manutenzione del possesso rivendicata dalle
parti civili in ragione del contegno tenuto dalla Zeni , documento che non poteva

Si deduce , infine, violazione dell’art. 388 comma II cod. pen.
Il provvedimento assertivamente eluso riguardava esclusivamente l’uso della
stradina. Le condotte della ricorrente erano state tutte poste in essere all’interno
dei confini della proprietà della ricorrente; e i paletti erano stati collocati solo per
delimitare il naturale sedime.
La ricorrente con la propria condotta non avrebbe mai limitato l’accesso e
l’utilizzo della detta stradina; la circostanza della limitata svolta a destra
nell’accesso alla strada provinciale non frustrava, infatti, le possibilità di accesso
e recesso alla stessa e f in ogni caso / non trovava adeguato conforto nelle
emergenze istruttorie , travisate dai Giudici distrettuali come confermato dalle
riproduzioni fotografiche in atti.
5.

Con memoria del 10 dicembre 2015 la difesa delle parti civili costituite ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per l’assenza di un valido mandato
difensivo e, nel merito , per la manifesta infondatezza delle doglianze.

6.

Con memoria depositata 1’8 gennaio 2016 la difesa della imputata ha replicato
alle indicazioni difensive delle parti civili , contrastando l’eccezione preliminare
in rito e ribadendo il tenore dei motivi esplicitati con il ricorso.

Considerato in diritto.
1. Il ricorso è inammissibile per ragioni che prescindono dalla stessa fondatezza
del motivo pregiudiziale sollevato dalla difesa delle parti civili.

2. Il primo motivo è palesemente inconferente.
Le dichiarazioni di Viola Walter e Viola Luciano non risultano tra quelle
annoverate a sostegno del giudizio di responsabilità. Quale che ne sia il
contenuto, le dette dichiarazioni non hanno, dunque, inciso sulla decisione
assunta in appello si che , fondata o meno, la questione in rito sollevata con il
ricorso non appare in grado di incidere sul portato della sentenza impugnata.
n.
3. Quanto al secondo motivo, va confermato ( ex multis cfr Sez. 2, Sentenza
17812 del 09/04/2015, Rv. 263763) che non viola il principio dell’ “oltre ogni
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fare parte degli atti acquisiti al giudizio.

ragionevole dubbio”, il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza
assolutoria di primo grado valutando diversamente il medesimo compendio
probatorio, purché delinei, con adeguata motivazione le linee portanti del proprio
alternativo percorso argomentativo, così da mettere in evidenza le ragioni di
incompletezza o incoerenza del provvedimento riformato.
La sentenza di condanna resa in appello in esito alla assoluzione decisa in primo
grado, dunque, non merita censure sul piano della motivazione laddove risulti

confronto con le ragioni addotte a sostegno del “decisum” impugnato,
mettendone in luce carenze o aporie, che ne giustificano l’integrale riforma.

3.1. La sentenza impugnata si pone in linea con tali principi. E nei limiti di
quanto evidenziato con il relativo motivo di doglianza, non soffre di carenze
argomentative pur considerando l’onere di motivazione rinforzato imposto dalla
precedente assoluzione.
3.2. Seguendo il percorso critico esposto con il ricorso, deve in primo luogo
escludersi che la sentenza si basi unicamente sulle dichiarazioni delle persone
offese poi costituite parti civili. Se è vero, infatti, che la Corte prende spunto
dalle dichiarazioni di Viola Corrado e Zeni Lorena, è altrettanto incontrovertibile
che la decisione all’uopo assunta riposa anche sul dato , di assoluto rilievo logico,
portato dalla seconda decisione possessoria resa, sempre, su sollecitazione delle
odierne parti civili. Decisione, questa, destinata a fotografare, con la forza tipica
dell’accertamento giudiziale , la situazione in fatto riscontrata all’esito del primo
provvedimento possessorio, quello frustrato dal contegno della imputata, in
termini coincidenti con il tenore oggettivo della contestazione mossa alla Zeni.
La difesa, aprioristicamente, bolla in termini di inutilizzabilità tale acquisizione
documentale.
Non precisa, tuttavia, le ragioni di tale addotto vizio, rendendo generico il rilievo.
Di più. Non ne contesta il portato probatorio, non valorizzato dal primo giudice,
quando per contro, ad un siffatto accertamento giudiziale può coerentemente
ascriversi un valore che va ben oltre il mero riscontro offerto alle dichiarazioni
delle persone offese.
3.2. La sentenza, inoltre, si confronta, con la dovuta puntualità, con le
indicazioni probatorie poste dal primo Giudice a sostegno della assoluzione,
superandone il portato.
3.2.1. Così è a dirsi per le dichiarazioni del Cengia ( cui non si fa neppure cenno,
peraltro, nel ricorso); per i rilievi fotografici prodotti dalla difesa dell’imputata;
ancora per le fotografie e le relazioni di servizio dei Carabinieri.
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connotata da uno sviluppo argomentativo che passi da un puntuale e analitico

Rispetto a tali momenti probatori, circoscritti ad ambiti temporali diversi da quelli
posti a fondamento della riscontrata condotta elusiva ascritta alla imputata, si
segnala, in senso contrario, come sia emersa in termini non equivoci l’accertata
sussistenza degli ostacoli frapposti dalla ricorrente al pieno utilizzo, da parte
delle odierne parti civili, della stradella in questione, avuto riguardo ai giorni 26,
27 e 28 ottobre 2009. Condotte, queste, cristallizzate probatoriamente dalle foto
allegate dalle parti civili , dai filmati effettuati in occasione dell’intervento dei

tutte emergenze destinate a rassegnare le difficoltà provocate dal contegno della
ricorrente nel rendere alquanto problematica la svolta a destra dì accesso alla
strada provinciale.
Il tutto dando, altresì, adeguato spazio motivo alla natura , mobile , degli
ostacoli utilizzati al fine, si che tanto ben giustificava la diversa rappresentazione
offerta tra le emergenze probatorie offerte dalla difesa e considerate dal
Tribunale, inerenti frangenti temporali diversi, e gli ulteriori momenti probatori
sopra rassegnati, relativi alle date sopra specificate e immediatamente coerenti
con l’assunto accusatorio.
3.2.2. Rispetto a tale argomentare il ricorso è aspecifico.
Si trascura, infatti, un confronto puntuale ed immediato con il portato e la forza
di tali considerazioni logiche spese nel valutare il diverso rilievo probatorio posto
a sostegno del giudizio di responsabilità. E si rivendica, con altrettanta
genericità, il riferimento alle risultanze di un accesso dell’ufficiale giudiziario ,
rimaste, tuttavia, assolutamente imprecisate nelle ragioni di inferenza che le
stesse avrebbero assunto rispetto alla situazione oggetto di scrutinio.

4. E’ manifestamente infondata anche la doglianza relativa alla ritenuta
violazione del disposto di cui all’ad 388 comma II cod. pen.
All’uopo va evidenziato che :
anche la parziale inosservanza del provvedimento cautelare , laddove finisca per
frustrare, come nella specie, anche solo in parte ma in termini comunque
consistenti, le esigenze di tutela sottese all’intervento possessorio , finisce per
integrare l’ipotesi delittuosa contestata;
l’incidenza quantitativa poi di tale condotta attiene al fatto si che , ove
adeguatamente motivata come nella specie, esula dalla verifica di legittimità;
deve, poi, ritenersi indifferente che l’azione elusiva sia stata realizzata con
condotta posta in essere all’interno della proprietà del ricorrente, potendo anche
l’esercizio di prerogative immediatamente afferenti la propria sfera soggettiva
dare luogo ad un contegno molesto rispetto alle legittime esplicazioni, in capo

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Carabinieri nonchè dalla stessa relazione dei Carabinieri della Stazione di Demo,

ad un terzo, del possesso relativo ad altro bene ( nel caso relative all’uso della
stradella in disamina), considerato quanto previsto dall’art. 833 cod civ.

5. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata
in termini di equità come da dispositivo.
La ricorrente , sempre nei termini specificati nel dispositivo, va anche

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado /
che liquida in euro 2500,00 complessive /oltre Iva e Cpa.
Così deciso il 14 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

condannata a rifondere delle spese del grado le parti civili costituite.

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